PROBLEMI POSTI DALL'OBBLIGO PER TUTTI I CICLISTI DI USARE LE PISTE CICLABILI

L'Art. 182 comma 9 del codice della strada recita:

I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.

 

Definizione di pista ciclabile / Corsia ciclabile : parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi (Le biciclette sono velocipedi).

 

Il   Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (DECRETO 30 novembre 1999, n. 557) stabilisce le caratteristiche dei tracciati ciclabili che sono riconducibili alle seguenti quattro tipologie:

PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA art.6 c.2 let.a DM 557 del 30 Giugno 1999

Ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili.

PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DALLA CARREGGIATA art.6 c.2 let.b DM 557 del 30 Giugno 1999

Ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma a destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia.

Con LEGGE 11 settembre 2020, n. 120, Allegato 1 art 3, comma 1, 12-bis questo tipo di tracciato assume la denominazione di CORSIA CICLABILE

PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DAL MARCIAPIEDE art.6 c.2 let.b DM 557 del 30 Giugno 1999

Ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.

PERCORSO PROMISCUO PEDONALE CICLABILE art.4 c.1 let.c DM 557 del 30 Giugno 1999

 

I percorsi promiscui possono essere realizzati sia a livello del piano stradale che su marciapiede rialzato, in questi tracciati pedoni e ciclisti si dispongo reciprocamente a loro piacimento.

CORSIE CICLABILI PER DOPPIO SENSO CICLABILE LEGGE 11 settembre 2020, n. 120, Allegato 1 art 3, comma 1, 12-ter Al momento questi tracciati hanno valenza sperimentale, il MIT sta studiando una specifica segnaletica.

Come si comporta il ciclista che voglia pedalare senza violare l'art.182 comma 9 del codice della strada?

Il ciclista deve sempre fare uso delle piste ciclabili, anche se sono dei brevi spezzoni,  adeguando la condotta della bicicletta alla tipologia di tracciato come sopra definito. Nella tabella che segue  sono descritte le cautele da adottare in funzione del tipo di pista ciclabile nella quale il ciclista si trova a pedalare.

 

Tipo di Pista
Comportamento
Il ciclista quando pedala su strada e constata che essa é affiancata da una 'PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA', o che la stessa si trovi sul lato opposto deve cessare di pedalare sulla strada ed immettersi sulla pista. Se egli vede un cartello indicante la velocità massima non la deve superare, tale limite, quando presente, non supera i 20/km ora. Se non é presente alcun limite di velocità é bene procedere comunque a velocità moderata per non rischiare di assumersi responsabilità in una eventuale collisione con altri ciclisti o pedoni presenti sul tracciato.
Il ciclista quando pedala su strada e constata che c'e una 'PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DALLA CARREGGIATA' ridefinita CORSIA CICLABILE con legge 120/2020 non deve fare nulla giacché essa é collocata sulla parte della carreggiata dove egli sta già pedalando. Egli si deve attenere alla segnaletica presente sulla strada, che é quella della viabilità ordinaria, tipicamente 30 Km/ora o 50Km/ora nelle aree urbane.

Il ciclista quando pedala su strada e constata che essa é affiancata da una 'PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DAL MARCIAPIEDE' deve cessare di pedalare sulla strada e mettersi a pedalare sul tracciato ciclabile presente sul marciapiede.Tali tracciati sono quasi sempre contigui al tracciato per i Pedoni e separati da essi da una linea, più raramente da un cordolo.

In questi tracciati gli sconfinamenti dei Pedoni sulla corsia del ciclisti sono una costante per cui il ciclista deve procedere a velocità moderata perché se investe un Pedone assume parte di responsabilità dell'incidente.

Il ciclista quando pedala su strada e si accorge che essa é affiancata da una 'PERCORSO PROMISCUO PEDONALE CICLABILE' non é obbligato a farne uso. Rispetto alla corsia riservata vista al punto precedente QUI pedoni e ciclisti si dispongono reciprocamente a loro piacimento.

Anche in questi tracciati il ciclista deve prestare attenzione a non investire dei pedoni e QUIndi deve procedere a velocità moderata. Cosa debba intendersi per velocità moderata sulle piste ciclopedonali lo stabilisce la Circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri 31/03/1993 n.432 parte II, 3.7: non oltre 10 Km/h ma dato che le prescizioni di velocità diventano norma solo se espresse con la segnaletica, se questa segnaletica é assente, come nella quasi generalità delle piste, valgono i limiti della circolazione ordinaria.QUI.

Nel corso degli anni il Ministero ha dovuto chiarire almeno due volte che non sussiste l'obbligo per i ciclisti di usare le ciclopedonali essendo tracciati non ad uso esclusivo, QUI e QUI per leggere i documenti originali.

Non aver specificato nel codice della strada, a disposizione di tutti, che il ciclista non é obbligato a pedalare sulle ciclopedonali limitandosi ad affermare tale principio in comunicazioni note sole agli addetti ai lavori ha lasciato dei dubbi interpretativi anche a livello di polizia locale che spesso non é neppure a conoscenza dei succitati chiarimenti. A dimostrazione di ciò si cita il caso di un Ciclista professionista in allenamento, multato perché non pedalava sulla ciclopedonale il quale ha dovuto rivolgersi al giudice per vedersi annullata la multa e riconosciuto il diritto a pedalare sulla strada. QUI per conoscere questa emblematica vicenda, ma ci sono altri casi QUI e QUI.

Esemplare la vicenda di un ciclista che pedala con a fianco la ciclopedonale, viene investito, i vigili lo multano, la compagnia assicurativa non paga i danni perché il Ciclista multato doveva stare sulla ciclopedonale, ci é voluto il giudice per annullare la multa e consentire al ciclista di essere risarcito. Leggere QUI questa storia.

A rendere confusa la questione contribuisce anche la segnaletica delle ciclopedonali che, essendo a sfondo blu, obbliga il Ciclista a farne uso, in palese contraddizione, quindi, con i succitati 'chiarimenti' che in pratica non hanno chiarito un bel niente se neppure la polizia municipale li conosce.

Riassumendo: il Ciclista non é obbligato a pedalare su una ciclopedonale ma per affermare questo suo diritto deve ricorrere al giudice. E' ovvio che in questa confusione gli unici che ci sguazzano e guadagnano sono Avvocati e Assicurazioni.

 

Cosa rischia il ciclista quando non fa uso delle piste ciclabili?
Multe

Chiunque viola le disposizioni del Art.182 del codice della strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

Come per tutte le infrazioni stradali il ciclista può fare ricorso. Se ad esempio egli doveva pedalare su un tracciato ciclopedonale potrebbe appellarsi al fatto che non é obbligato a farne uso come sopra detto. Anche per le altre tipologie ci possono delle situazioni da portare a propria discolpa che fanno riferimento alla segnaletica. Molte piste ciclabile sono allestite in modo superficiale: non hanno la larghezza a norma, la segnaletica é assente e/o contraddittoria o non manutenuta per cui spesso il ciclista ha difficoltà a comprendere su quale tipo di pista sta pedalando . C'e poi una parte di ciclabili che non si vedono dalla strada perché separate da una siepe o molto distanziata:come fa il ciclista a sapere della loro esistenza se sulla strada non c'e nessuna segnaletica che lo invita a farne uso? Anche i numerosi cani presenti sulle piste ciclabili possono rappresentare un problema che molti ciclisti preferiscono evitare stimando più sicuro pedalare sulla strada piuttosto di rischiare di essere aggrediti.

In caso di incidente

Il prezzo da pagare può essere elevato perché la compagnia assicuratrice del mezzo che ha investito il ciclista che pedala sulla strada anziché sulla ciclabile o ciclopedonale tende ad addossare la causa dell'incidente al ciclista.

Se il ciclista avesse pedalato sulla pista ciclabile o ciclopedonale, sostengono le Assicurazioni, l'investimento non sarebbe avvenuto e pertanto si cerca di imputare al ciclista il cosiddetto 'concorso di colpa' con la conseguente riduzione o azzeramento del risarcimento economico spettante.

Non basta indossare una maglia di una società ciclistica o pedalare su una bici da corsa per essere esonerati dal rispetto dell'articolo in questione, alle Assicurazioni non interessa che in sella alla bici ci sia la casalinga che va a fare la spesa o un professionista non in gara, la vaghezza dell'articolo del codice consente di farlo valere a loro favore, sempre.

Come per le multe il ciclista può tentare di discolparsi e spostare il piatto della bilancia a suo favore ma per fare ciò é consigliabile che egli si faccia assistere da un Avvocato specializzato in sinistri stradali. Non si può QUI entrare nei particolari perché le situazioni sono infinite ma a titolo di esempio si cita il caso del ciclista che pedala su una ciclabile di tipo 2 e dovendo svoltare a sinistra, stende il braccio sinistro, abbandona la corsia sulla strada e si porta progressivamente sul lato sinistro della carreggiata e durante tale manovra un'auto gli vada addosso da dietro: al ciclista non può essere imputata la causa dell'incidente in quanto alla bici é consentito impegnare tutta la carreggiata per la svolta a sinistra come qualsiasi altro mezzo di trasporto.

Per saperne di più QUI e QUI.

 

COMMENTO

 

L'avvento delle piste ciclabili ha posto in evidenza un dato noto da sempre: i ciclisti dal punto di vista delle modalità e finalità di uso del mezzo non sono tutti uguali e se posti in relazione alle piste ciclabili giova raggrupparli nelle seguenti due macro categorie:

ciclisti comuni: sono coloro i quali fanno un uso sporadico della bici, pedalano a velocità moderata per brevi spostamenti, per svago, con i bambini oppure per andare a fare la spesa o raggiungere una stazione ferroviaria, il vicino posto di lavoro. Essi apprezzano e utilizzano convintamente i tracciati ciclabili nelle loro varie versioni perché percepiscono tali tracciati più sicuri della strada e non devono modificare la condotta della bici perché pedalano alla stessa velocità sia in strada che su tracciati ciclabili.

ciclisti esperti: in questa categoria entrano tutti coloro che pedalano forte per lunghi tratti come professionisti, ciclo amatori, cicloturisti, ma anche soggetti che usano la bici come mezzo di trasporto percorrendo ogni giorni lunghi percorsi oppure i corrieri in bici. Costoro hanno sempre pedalato sulla strada e vogliono continuare farlo perché i tracciati ciclabili sui marciapiedi e in parte quelli in sede protetta non si addicono alle loro prestazioni. Obbligare questi ciclisti a pedalare sulle ciclabili a distanza ravvicinata con pedoni ma anche cani, tanti cani, significherebbe farli rinunciare al loro sport o mezzo di trasporto o strumento di lavoro.

Conclusioni: tramite questa pagina, per anni si é chiesto di rendere facoltativo l'uso delle ciclabili, almeno per i ciclisti esperti, facendo anche delle proposte ma é rimasta una voce nel deserto perché nessuno si é unito, a partire dalla federazione ciclistica italiana che avrebbe dovuto tutelare i suoi iscritti che possono essere multati come i ciclisti comuni.

Nell'anno 2020, dopo 30 anni dalla sua emanazione é stato messo mano all'Art. 182 comma 9 per inserire le 'corsie ciclabili' e, se ci fosse stata la volontà politica, era l'occasione per riformulare l'articolo in modo da escludere dall'obbligo specifiche categorie o per ridefinire l'obbligo ma non si é fatto niente.

Visto che la realizzazione di tracciati protetti per i ciclisti é inarrestabile, privilegiassero, almeno, le corsie ciclabili perché sono tracciate sulla strada, non creano problemi ai Ciclisti esperti e nel contempo conferiscono protezione ai ciclisti comuni, costano pochissimo, non consumano territorio e non c'è da inventare niente, basta copiare cosa fanno negli negli altri stati. Il problema é che se avessero voluto farle, le corsie ciclabili che, con il nome PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DALLA CARREGGIATA sono omologate dal 1999, le avrebbero già fatte e invece sono pochissime, perché?

Ognuno la pensi come vuole ma chi scrive qui ritiene che le piste ciclabili in sede propria e le ciclo pedonali portino più voti perché prima si fa l'annuncio, poi vanno asfaltate e segregate con dei bei cordoli in cemento, danno lavoro a pò di gente e si inaugurano alla festa del paese mentre tracciare una linea su una strada che c'è già non se ne accorge nessuno, non paga politicamente.

 

Riferimenti:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg

http://segnaleticasicurezza.blogspot.com/

- http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2000/20000225/000G0315.htm

- Linee guida progettazione piste ciclabili

- http://www.motori24.ilsole24ore.com/Norme-Fisco/2012/guida-legale-guida-reale/pista-ciclabile.php

- https://www.polizialocale.com/2017/04/11/circolazione-in-rotatoria/