Assicurazione della responsabilita\' civile

 

Cassazione In materia di assicurazione da r.c.a., la decisione - assunta secondo equità dal giudice conciliatore - di ammettere il danneggiato da incidente stradale occorso con ciclomotore per la cui circolazione era stata stipulata assicurazione (pur se all\'epoca non obbligatoria, non essendo ancora entrato in vigore l\'art. 193 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285) con impresa posta poi, nel corso del processo, in liquidazione coatta amministrativa, ai benefici del finanziamento del fondo di garanzia, in ragione della particolarità del caso concreto (rilevante entità del danno; esigenza di non esporre il danneggiato al rischio di rimanere privo del risarcimento ed il danneggiante a quello di non essere tenuto indenne dal pagamento pur essendosi assicurato), non contraddice i principi regolatori della materia, essendo conforme alla logica del sistema seppure oltrepassandone i limiti al momento imposti.
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Articolo 858 verificato al 2023-08-07 categoria: Giurisprudenza