Ciclista aggredito da un Cane mentre pedala: cosa dice la Legge?

 

Il Codice Civile attribuisce al proprietario del Cane la responsabilità per i danni cagionati a chicchessia dall'animale. Nel caso in cui il proprietario abbia lasciato in custodia a terzi il Cane, saranno i terzi a rispondere, nel caso il cane era in custodia a un minorenne rispondono i genitori e in loro assenza il tutore.

La responsabilità del proprietario/terzi sussiste sia che essi siano nella sua custodia, sia che siano fuggiti o smarriti. E' irrilevante che il cane sia o meno al guinzaglio.

Si tratta di una forma cosiddetta di responsabilità oggettiva, dove cioè il Legislatore ha ritenuto la sussistenza della colpa in capo al custode per il danno, a meno che questi non dimostri che esso è avvenuto per caso fortuito, ossia a causa di un evento sottratto alla sua possibilità di intervento.

Se il Cane è randagio allora la richiesta del Risarcimento del Danno va fatta al Comune ove è avvenuta l’aggressione perché i Comuni hanno l’obbligo di custodire nei canili i cani randagi.

Seguono un paio di sentenze della corte di cassazione.

Cassazione Penale Sezione IV numero 7032 del 12 Maggio 1999
Omessa custodia e malgoverno animali

In tema di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 c.p. è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell'animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sè nè che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri nè che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fosse idoneo e capace.



Cassazione Civile Sezione III numero 6454 del 19 Marzo 2007
RESPONSABILITÀ’ CIVILE – RESPONSABILITÀ’ DEL PROPRIETARIO DI ANIMALI

La responsabilità' del proprietario dell'animale, prevista dall’art. 2052 c.c., e' presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e per l’intero, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero. (Nella specie era stato chiesto il risarcimento ai proprietari di un cane a causa di un morso al volto inferto alla ricorrente mentre era in visita alla loro abitazione e la corte di merito aveva dato rilievo alla imprudenza di quella nella produzione dell'evento, condannando i proprietari al pagamento del 25% dei danni.


Riferimenti:

 
https://www.ciclistaurbano.net/ciclista_difesa_attacco_cani_branco.html

 
https://www.laleggepertutti.it/61083_cane-aggressivo-ciclista-rincorso-aggressione-e-morso-risarcimento

 
 
 

Articolo 79 verificato al 2023-08-17 categoria: Giurisprudenza