Dosso artificiale non conforme, bimbo muore dopo un volo in bici.Incidente della bicicletta e decesso del bambino (Cassazione civile, sez. III, 24/11/2023, n.32761).

 

Avv. Emanuela Foligno

È arrivata all’ultimo grado di giudizio la vicenda del bambino morto con la sua bici dopo essere passato su un dosso artificiale. Il bambino stava camminando con la sua bicicletta quando, al passaggio sul dosso artificiale, il veicolo ha preso grande velocità tanto da provocare la fuoriuscita della ruota anteriore dalle asole della forcella e la conseguente caduta in avanti del bimbo dopo un volo di 17 metri. Purtroppo per il piccolo non ci fu nulla da fare, morì per le lesioni riportate poco dopo.

Adesso la Cassazione conferma la responsabilità penale del vicecomandante dei vigili, e civile del Comune, che aveva disposto, senza una specifica Ordinanza del Comune, l’installazione di dossi artificiali più piccoli rispetto a quanto previsto dal codice della strada, senza apporre l’apposita segnalazione.
Incidente della bicicletta e decesso del bambino (Cassazione civile, sez. III, 24/11/2023, n.32761).

I genitori del bambino introducono il giudizio di rinvio in sede civile onde ottenere la declaratoria di responsabilità del Comune e del vicecomandante della Polizia Municipale per il decesso del figlio.

Il giudizio civile segue il decreto emesso dal GIP di Vallo della Lucania, a seguito del quale il vicecomandante dei Vigili veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 589 c.p., per avere con colpa, consistita in negligenza ed inosservanza del codice della strada, cagionato la morte del bambino, per incidente della bicicletta sui dossi artificiali.

Nello specifico il vicecomandante dei Vigili, disponeva, pur senza specifica Ordinanza del Comune, l’installazione di dossi artificiali costituiti da otto moduli prefabbricati in gomma di larghezza inferiore a quella prevista dall’art. 179 del regolamento del codice della strada (centimetri 90 invece di 120). Ometteva, inoltre, di fare apporre la apposita segnalazione del dosso. Al passaggio del dosso artificiale, la bicicletta condotta dal bambino subiva una notevole accelerazione verticale che provocava la fuoriuscita della ruota anteriore dalle asole della forcella e la conseguente caduta in avanti del bambino che a causa delle lesioni decedeva poco dopo.

Il Tribunale di Vallo della Lucania: 1) dichiarava il vicecomandante colpevole del delitto ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione e al pagamento delle spese processuali, con sospensione della stessa; 2) condannava, inoltre il medesimo, in via solidale con il Comune, quale responsabile civile, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, ed al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00 nonché alla refusione delle spese di assistenza e difesa.
I vari gradi di giudizio

Successivamente, la Corte di Appello di Salerno assolveva il vicecomandante per insussistenza del fatto e revocava le statuizioni civili. Con sentenza n. 17171/2017, la Corte di Cassazione, su ricorso delle parti civili, annullava la sentenza di secondo grado con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, demandandogli la regolamentazione delle spese processuali.

La Corte d’Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, ha accolto la domanda e, per l’effetto, accertata la corresponsabilità del vicecomandante nella causazione della morte del bambino, lo ha condannato, in via solidale con il Comune.
Il ricorso in Cassazione

Le parti soccombenti propongono ricorso per Cassazione. Con una prima censura viene lamentato che nel giudizio di rinvio dovevano applicarsi i criteri penalistici; il mutamento d’ufficio della causa petendi e la errata ricostruzione dell’incidente della bicicletta. In particolare censura come incomprensibile la motivazione fornita dalla Corte di appello che, nel tentativo di spiegare il dato medico legale che ha escluso che la vittima abbia strisciato al suolo, afferma che il bambino rimaneva aggrappato alla bicicletta che strisciava al suolo per 17 metri, senza spiegare come questa dinamica incomprensibile si sia realizzata e come abbia evitato il contatto al suolo. La sentenza ha omesso di confrontarsi con il dato medico legale risultante dalle ferite accertate dal consulente del Pubblico Ministero, il quale aveva evidenziato una caduta ad arco, con punto di impatto unico al suolo e violentissimo trauma al capo compatibile con la caduta da una bicicletta lanciata a velocità sostenuta; ha omesso altresì di confrontarsi con le risultanze balistiche allegate dai ricorrenti che dimostrano che alla velocità stimata dalla Corte di 25 Km/h la caduta del bambino avrebbe dovuto terminare a meno di 4 metri dal dosso artificiale, non a 17 metri; viceversa, ha accolto l’ipotesi atecnica, inverosimile e indimostrata, che la pendenza del dosso abbia causato la maggiore proiezione del corpo del bambino a 17 metri e della bicicletta a 28 metri dal dosso artificiale.

Ebbene, la S.C. dà atto che i Giudici di appello hanno espressamente esaminato le conclusioni del perito del P.M. (il quale aveva ricondotto il verificarsi dell’evento all’elevata andatura della bicicletta condotta dalla vittima) come prive di qualsiasi fondamento tecnico scientifico e riscontro estrinseco di natura oggettiva. Tutte le censure vengono considerate inammissibili.

Egualmente inammissibile il rappresentato omesso esame degli accertamenti medico-legali, con riferimento al punto di impatto unico al suolo e violentissimo trauma al capo compatibile con caduta da incidente della bicicletta lanciata a velocità sostenuta e, altresì, di confrontarsi con le risultanze balistiche allegate dai ricorrenti che dimostrano che, alla velocità stimata dalla Corte di 25 Km/h, la caduta avrebbe dovuto terminare a meno di 4 metri dal dosso artificiale, e non a 17 metri.

È evidente che il ricorrente, con tale specifica censura, tende a un’inammissibile rivalutazione del complesso delle risultanze istruttorie, già valutate dalla Corte di merito, il cui omesso esame non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice di merito.

Per le stesse ragioni, non coglie nel segno la censura con cui si contesta il vizio di motivazione incomprensibile in ordine alle modalità di ricostruzione della dinamica del sinistro ed in particolare, della caduta della bicicletta e della vittima. Difatti, la Corte territoriale ha ampiamente motivato sia in ordine alla velocità di marcia della bicicletta, sia alla dinamica della caduta sia del mezzo che del bambino.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno


Riferimenti:

 
https://responsabilecivile.it/dosso-artificiale-non-conforme-bimbo-muore-dopo-un-volo-in-bici/

 
 
 

Articolo 6051 verificato al 2023-12-18 categoria: Giurisprudenza