CIRCOLAZIONE STRADALE: Sinistri stradali , Pedone, Investimento: Responsabilità (Cc, articoli 1227, 2054; Dlgs 30 aprile 1992, n. 285) Sottolinea in sentenza la Corte d’Appello di Messina come la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore di un pedone, prevista dall’articolo 2054, I, c.c., non operi in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non precluda, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227, I, c.c..Con la precisazione che l’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dal citato articolo 2054, I, c.c., non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del Codice della Strada (Dlgs n. 285/1992), si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Ne consegue che: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo (segnatamente quando l’automobilista si sia trovato nell’impossibilità di avvistare l’utente della strada o comunque di osservarne i movimenti); (b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro. In conclusione, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’articolo 2054, I, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. • Corte di Appello di Messina, sezione II, sentenza 31 ottobre 2023 n. 934 Riferimenti: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/11/15/Sentenza-N.R.2023-934.pdfArticolo 6020 verificato al 2023-11-15 categoria: Giurisprudenza |