ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 4155 del 26 Aprile 1999 In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato ha natura di debito di valuta. Ne consegue che il colposo ritardo nell'adempimento della suddetta obbligazione, per l'ingiustificato superamento dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della l. n. 990 del 1969, genera l'accessoria e coordinata obbligazione dell'assicuratore di prestazione degli interessi di cui all'art. 1224 comma 1 c.c. ed, eventualmente, del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., anche oltre i limiti del massimale.Articolo 5905 verificato al 2023-07-28 categoria: Manutenzione |