CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 6727 del 22 Marzo 1999

 

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida é applicabile solo al reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello di rifiuto di sottoporsi all'accertamento sanitario previsto quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui al comma 5 dell'art. 187 c. strad., successivo a quello che contiene il rinvio all'art. 186 comma 2, che prescrive la detta sanzione.
 

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Articolo 5666 verificato al 2023-07-26 categoria: Manutenzione