CIRCOLAZIONE STRADALE - Investimento di persone:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 34621 del 27 Maggio 2003

 

In tema di circolazione stradale, la condotta di colui il quale - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento - effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza neppure attendere l'arrivo della polizia, integra sia il reato di cui all'art. 189 comma 1 (mancata assistenza alla vittima del sinistro che abbia riportato danni alla persona) che quello di cui all'art. 189 comma 4 (violazione dell'obbligo di fornire le proprie generalità), essendo le due ipotesi criminose distinte e concorrenti.

 
 
 

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