Il Ciclista che investe un pedone cosa rischia?

 

La condotta del ciclista che, per distrazione o imprudenza, investe un pedone è riconducibile alla fattispecie di reato di lesioni personali colpose. Corte di Cassazione, sez. IV Penale 19 marzo 2018, n. 12635.

Indice

1 Investimento pedone da una bici: chi è responsabile?
2 Investimento pedone da una bici: chi paga?
3 Investimento pedone da parte del ciclista: il rischio del penale

1) Investimento pedone da una bici: chi è responsabile?

Immaginiamo che un uomo, mentre sta in sella alla propria bicicletta, pedalando lungo il margine destro della corsia di marcia, non si accorga di un pedone che sta per scendere dal marciapiede ed attraversare la strada. Benché egli stia circolando a una velocità contenuta e rispettosa dei limiti, il suo sguardo è distratto da un’altra auto che minaccia di tagliargli la strada. Di fatto, il ciclista va a finire addosso al passante facendolo cadere a terra. Quest’ultimo riporta una serie di ferite, escoriazioni e lussazioni. Viene portato al pronto soccorso dell’ospedale dove gli viene concessa una prognosi di un paio di settimane. Appena rimessosi, l’uomo accampa pretese risarcitorie: fa così scrivere al proprio avvocato una lettera indirizzata al ciclista “ di cui aveva preso i dati in concomitanza alla caduta “ in cui gli chiede i danni per i giorni in cui è rimasto fermo a letto, rinunciando al lavoro. Oltre a ciò pretende il rimborso di tutte le spese mediche, delle analisi e delle medicine acquistate. Il ciclista si difende sostenendo che sia stato il pedone a non guardare prima di attraversare e che, comunque, non ci sono prove del fatto che egli andasse veloce o fosse distratto. Chi dei due ha ragione?

Il codice della strada stabilisce una presunzione di colpa a carico di qualsiasi persona, conducendo un mezzo a motore o non, investe un pedone. Per tutelare chi circola a piedi, è sempre necessario comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Si tratta di una responsabilità per colpa generica dovuta ad imprudenza e negligenza in quanto l’utente della strada ha l’obbligo di ispezionare costantemente la strada e adeguare la velocità alle condizioni oggettive della via e del traffico in modo da potersi arrestare in sicurezza di fronte ad un ostacolo prevedibile.

Quindi spetta a chi investe dimostrare che l’impatto col passante è stato determinato da colpa di quest’ultimo, per essersi posto improvvisamente e imprevedibilmente nella altrui traiettoria di marcia. Difatti, nel caso di investimento di un pedone, la giurisprudenza esclude la colpa dell’investitore solo nel caso in cui risulti la condizione oggettiva dell’impossibilità di avvistamento del pedone. Se il ciclista non fornisce queste prove, dovrà risarcire i danni.

2) Investimento pedone da una bici: chi paga?

L’obbligo dell’assicurazione obbligatoria riguarda solo la responsabilità civile automobilistica, ossia i mezzi a motore. Il che significa da un lato che i ciclisti non devono essere assicurato, ma dall’altro che se questi investono un passante devono sborsare i soldi di tasca propria. Al di là di quale sia l’entità delle lesioni. Un rischio certamente elevato, specie se il danno è particolarmente elevato o, addirittura, nel peggiore dei casi, in ipotesi di decesso del pedone.


3) Investimento pedone da parte del ciclista: il rischio del penale

C’è poi la possibilità che il ciclista che ha investito un pedone venga denunciato per il reato di lesioni personali colpose, il che gli costerà un procedimento penale, all’esito del quale il giudice lo condannerà a pagare una provvisionale, un sorta cioè di acconto sul risarcimento che solo il giudice civile, all’esito di un successivo e autonomo giudizio, potrà quantificare correttamente.
note


--------------------------Il Fatto------------------------

1. Con sentenza del 13.1.2017 il Tribunale di Imperia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Imperia che ha dichiarato G.M. colpevole del reato di lesioni colpose, per avere l’imputato, alla guida della propria bicicletta, investito il pedone (C.C. ), che nell’occorso cadeva a terra e riportava lesioni personali giudicate guaribili in 20 giorni.

Secondo la ricostruzione del giudice di merito l’anziana persona offesa stava percorrendo sulla propria destra, attaccata al muro, una strada carrozzabile secondaria, priva di marciapiede, ed arrivato al fondo di una leggera discesa in curva veniva violentemente investita alle spalle da un ciclista che lo gettava a terra.

La condotta colposa del prevenuto veniva individuata nella violazione dell’art. 140 cod. strada e nella imprudenza e negligenza di non aver costantemente ispezionato la sede stradale e regolato adeguatamente la velocità alle condizioni oggettive della strada e del traffico, onde arrestarsi in sicurezza di fronte ad ogni ostacolo prevedibile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi, di seguito sinteticamente illustrati.

I) Vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ricostruito il fatto basandosi esclusivamente sul racconto della persona offesa e per aver ritenuto l’assenza di risultanze di segno contrario.

Deduce invece che le risultanze di segno contrario sono costituite dalle dichiarazioni di segno opposto rese dall’imputato e dalla sentenza n. 174/2013 emessa dal Giudice di pace di Imperia nel parallelo procedimento penale che ha riconosciuto la penale responsabilità del C. per la stessa vicenda.

II) Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Deduce che il giudicante si è limitato ad affermare che la sola incensuratezza non giustifica il riconoscimento dell’attenuante, ma ha omesso di considerare il concorso di colpa del pedone, che ai sensi dell’art. 190 cod. strada, trattandosi di strada priva di marciapiede collocata fuori dal centro abitato, avrebbe dovuto camminare sulla sinistra; ed il fatto che l’imputato ha immediatamente prestato soccorso al C. , come riconosciuto in sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

4. Quanto al primo motivo, il giudice ha adeguatamente motivato la responsabilità del prevenuto sulla scorta di profili di colpa generica dovuta ad imprudenza e negligenza, richiamando l’obbligo a carico del prevenuto ad ispezionare costantemente la sede stradale e regolare adeguatamente la velocità alle condizioni oggettive della strada e del traffico, onde arrestarsi in sicurezza di fronte ad ogni ostacolo prevedibile. Con riguardo all’investimento del pedone, la sentenza impugnata ha correttamente riaffermato il principio che vale ad escludere la colpa dell’investitore soltanto una condizione di oggettiva impossibilità di avvistamento del pedone, nel caso non riscontrata. Peraltro, il giudice ha evidenziato che nel distinto procedimento scaturito dalla querela del G. per lesioni ai propri danni, il Tribunale, in riforma della prima pronuncia, ha assolto il C. da qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro.

5. Quanto alla seconda doglianza sulle attenuanti generiche, è appena il caso di rilevare che le stesse non sono state concesse per assenza di elementi positivi in favore dell’imputato, al di là della sua incensuratezza, e per il prevalente rilievo negativo attribuito alla circostanza che a distanza di anni dal fatto, e nonostante l’entità delle lesioni subite dalla vittima, l’imputato non ha ancora erogato alcun risarcimento a favore del C. .
Trattasi di una ponderata valutazione di merito, congrua e non manifestamente illogica, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.


Riferimenti:

 
https://www.laleggepertutti.it/198511_se-un-ciclista-investe-un-pedone-che-rischia

 
 
 

Articolo 2817 verificato al 2020-11-26 categoria: Giurisprudenza