CASSAZIONE. IL CICLISTA CHE PEDALA DI SERA SENZA LUCI E VIENE INVESTITO HA (QUASI) SEMPRE RAGIONE. Velocità sotto il limite ma la colpa rimane di Paolo Grillo – Avvocato penalista.Il codice della strada dispone che il conducente di un veicolo regoli la velocità del mezzo tenendo conto di ogni circostanza prevedibile. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 38548/17; depositata il 2 agosto). L’aver tenuto una velocità inferiore al limite non vale da sola ad escludere la colpa per aver cagionato la morte di un ciclista (sinistro occorso su strada non illuminata) privo di dispositivi rifrangenti, poiché il principio dell’affidamento impone di tenere conto delle imprudenze altrui. Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 38548, depositata il 2 agosto 2017. Le insidie del buio. A farne le spese è stato un ciclista, che una sera di qualche anno fa stava percorrendo una strada provinciale priva di illuminazione pubblica. La bicicletta era priva di fanali e il suo conducente non indossava indumenti catarifrangenti. Una macchina, che procedeva a velocità inferiore al limite imposto dal codice della strada, gli è addosso: nell’impatto il poveretto perde la vita. L’automobilista, giudicato con il rito abbreviato, viene condannato per omicidio colposo a sei mesi di reclusione: gli si rimprovera di non aver tentato di frenare, né di evitare il ciclista. La sua velocità di marcia, per quanto moderata, non era – secondo il GUP – adeguata. Di identico parere è la Corte di Appello, che conferma la condanna. Ecco adesso il ricorso per cassazione. Tra le numerose questioni, si sottolinea quella relativa alla ricostruzione del profilo della colpa e della causalità di quest’ultima nella verificazione del sinistro. L’affidamento non esclude la colpa. Il giudizio di legittimità ha un esito deludente per l’autore del ricorso: le censure mosse alla decisione di secondo grado vengono stroncate per manifesta infondatezza. Nel ricorso si era lamentata una erronea valutazione della condotta colposa e si era censurata la decisione impugnata riguardo l’omessa valutazione della inevitabilità dell’evento (che avrebbe fatto venir meno la rimproverabilità della condotta contestata). Niente da fare: i Supremi Giudici tagliano corto. Secondo il giudizio espresso nella decisione in commento, in via di estrema sintesi, non ci sono dubbi: l’automobilista ha investito il ciclista perché non ha fatto nulla per evitare l’impatto, ovvero perché non lo ha neppure visto. In entrambi i casi egli versa in colpa. Poco importa che la vittima abbia tenuto un comportamento a sua volta rimproverabile, dato che guidava, lungo una strada buia, una bicicletta senza fari e che non indossava abiti catarifrangenti. La ragione della irrilevanza della condotta colposa della vittima risiede nell’ormai granitica elaborazione concettuale del c.d. “principio dell’affidamento”. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ogni utente della strada, oltre che preoccuparsi di rispettare in prima persona le norme di circolazione, deve anche tenere in debito conto i prevedibili comportamenti imprudenti altrui. Un principio da rimeditare? Così strutturato, il principio dell’affidamento rischia di trasformarsi in una trappola nella quale può cadere anche l’utente della strada più attento. È indubbio che la previsione delle possibili azioni imprudenti altrui costituisce cosa certamente non facile, né offre garanzia di esiti certi. Come si fa ad immaginare tutto quello che di più sbagliato gli innumerevoli utenti della strada possono commettere? Ma soprattutto: gli effetti nefasti delle imprudenze altrui devono ricadere, generandola, sulla responsabilità di chi è stato diligente? Chiaramente, ogni caso concreto fa storia a sé e non sono possibili valutazioni generalizzanti, tuttavia non guasterebbe una più approfondita riflessione su un tema che, specialmente in seguito alla rifora sui “reati stradali” apre le porte a conseguenze sanzionatorie tutt’altro che lievi. Riferimenti: http://www.anvu.it/cassazione-lutente-stradale-debole-quasi-sempre-ragione/https://www.ciclistaurbano.net/cassazione-38548-2017.pdfhttps://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/cassazione_33226_2020.pdfhttps://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=52Articolo 2718 verificato al 2023-01-01 categoria: Giurisprudenza |