Pedone fa cadere motociclista, che muore: omicidio colposo Qualche anno fa, un pedone scende dall’autobus in viale Misurata (Milano), e attraversa la strada col semaforo rosso per chi va a piedi. Arriva un motociclista in corsia preferenziale che ha il verde: tenta disperatamente di evitare il pedone, sbucato da dietro l’autobus. In situazioni del genere, è sempre difficilissimo prendere la decisione corretta: il rischio è di causare un sinistro gravissimo, andando a impattare altri pedoni e veicoli. Comunque, il centauro fa quel che può in pochi istanti: investe il pedone, cade, impatta contro la delimitazione metallica della corsia preferenziale, poi contro un palo. Riporta lesioni gravissime e muore.Quale accusa Il pedone viene accusato e condannato per omicidio colposo, ossia per negligenza, imperizia, imprudenza. In parole povere, un omicidio “involontario”, non l’ha fatto apposta ma è colpa sua al 100%. In più, il pedone è condannato a 200.000 euro di risarcimento, a favore dei familiari della vittima. Ma il pedone non ci sta e si va per vie legali. In secondo grado, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara il concorso colposo della vittima quantificato nella misura del 25% e riduce il rimborso nella misura a 150.000 euro. In Cassazione A colpi di sentenze e carte bollate, si arriva addirittura in Cassazione, che con sentenza 32095/2017 fa chiarezza. I giudici confermano che l’attraversamento del pedone è stato improvviso e inaspettato e, come tale, non poteva essere previsto dal motociclista. Da parte sua, il centauro faceva affidamento sul rispetto delle fondamentali prescrizioni in materia di circolazione stradale da parte degli altri utenti della strada. Gli ermellini ribadiscono la condanna per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Questione velocità Il pedone si difende dicendo che il motociclista correva troppo, comunque oltre il limite su quel tratto. Occhio alla Cassazione: pur ammettendo che il centauro procedesse a una velocità superiore ai limiti di legge, è stata l'interferenza improvvisa e totalmente indebita del pedone a determinare l’incidente. La colpa è prevalentemente sua. Ovviamente, ogni caso va valutato in base a mille variabili: velocità, tipo di strada, prevedibilità del comportamento del pedone. Ma si tratta di un precedente di un certo peso. Riferimenti: http://www.omnimoto.it/magazine/22215/pedone-motociclista-incidente-omicidio-colposo-sentenza-cassazionehttps://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/cassazione_32095_2017.pdfArticolo 2711 verificato al 2023-08-11 categoria: Giurisprudenza |