Cassazione VI Sezione Civile Sentenza n. 1403 del 26 gennaio 2016. La bicicletta, alla pari degli altri veicoli, pu svoltare a sinistra portandosi al centro della strada:

 

Anche le biciclette, al pari degli altri veicoli, in corrispondenza di una intersezione, possono impegnare la corsia pi opportuna in relazione alla direzione che intendono prendere i conducenti, effettuando o la svolta a destra o a sinistra (art.143 comma 7 cds).

Del pari i conducenti dei velocipedi sono sottoposti alla regola generale di prudenza fissata dall'art. 140 c.d.s., che impone agli utenti della strada di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

Nel caso di specie il conducente della bicicletta, anche se aveva impegnato correttamente la corsia di sinistra per effettuare la svolta, avrebbe dovuto comunque adottare un comportamento prudente, assicurandosi che nessuno sopraggiungesse alle sue spalle, ed evitando di tagliare repentinamente la strada ai veicoli pi veloci, che sopraggiungevano, in quanto dotati di motore.

Infatti il comportamento prudente finalizzato a garantire la salvaguardia della sicurezza stradale, ex 140 cds, costituisce il principio informatore di tutta la materia della circolazione.


()L'avv. Caio conveniva in giudizio Tizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente alla persona e al motoveicolo di sua propriet, a seguito di un incidente stradale provocato dalla condotta del Tizio, che alla guida della sua bicicletta gli tagliava la strada facendogli perdere il controllo del mezzo che cadeva a terra schiacciando il piede del conducente e causandogli la frattura del malleolo.


Il giudice di primo grado accertava la responsabilit del Tizio nella misura del 20% del totale e lo condannava al risarcimento dei danni in proporzione. La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 731 2013 del 22.10.2013 qui impugnata, confermava le valutazioni del primo giudice rigettando sia l'appello principale del Tizio che l'appello incidentale del Caio.


Tizio propone un motivo di ricorso per cassazione, con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione, da parte della corte d'appello, degli artt. 140 e 143 comma 7 del codice della strada, nonch dell'art. 346 del regolamento di attuazione al codice della strada in relazione all'art. 360 n. 3, in relazione alla determinazione della parziale responsabilit del ricorrente nella causazione del sinistro.
Resiste l'avv. Caio con controricorso.
Il ricorso pu essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.


Preliminarmente, sembra possa essere superata la questione di inammissibilit denunciata dal controricorrente il quale sostiene di aver ricevuto a mezzo pec da parte dell'avvocato del ricorrente, ex art. 3 bis della legge n. 53 del 1994, la notifica del ricorso in formato PDF con firma digitale P7M, come previsto dal d.m. 44 del 2011 come modificato dal d.m. 48 del 2013 e che tuttavia la copia inviata fosse corrotta ed illeggibile. Poich l'avv. Caio ha potuto ugualmente spiegare le sue difese, depositando tempestivamente il controricorso dal cui tenore si evince che ha potuto comunque aver piena conoscenza del contenuto del ricorso, l'eventuale irregolarit denunciata non determina l'inammissibilit del gravame, giacch quest'ultima non pu mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi tutelati dalla legge, quali l'effettivit del contraddittorio.

Nel merito per il ricorso si appalesa manifestamente infondato.

Non e' stata posta in discussione, neppure in appello, la ricostruzione dei fatti come accertata dal giudice di primo grado: ad incrocio regolato da semaforo, la bicicletta del DL si collocava sulla corsia di sinistra, che consentiva esclusivamente la svolta a sinistra, e la moto del Caio sulla corsia di destra, che consentiva sia di proseguire la marcia dritto che di svoltare a sinistra. Al verde, entrambi i veicoli svoltavano a sinistra, il ciclista anticipava la partenza rispetto alla moto e, imboccata via Marconi, quando il Tizio si trovava all'altezza della scalinata che conduce al parcheggio sottostante il cavalcavia, si spostava a destra, sentendo subito dopo dietro di s il rumore di un veicolo che andava a collidere e delle grida. Non vi e' stato quindi contatto tra i due mezzi, ma, come rileva la corte d'appello, l'appellante incidentale non ha neppure proposto motivi specifici quanto all'affermazione, contenuta gi nella sentenza di primo grado, secondo cui si riteneva che il Tizio, convergendo a destra, abbia ci fatto con una manovra perpendicolare al flusso della circolazione che lo seguiva, in quanto in quel tratto di strada non risulta la presenta di altra via laterale che avrebbe potuto richiedere tale tipo di manovra da parte del convenuto per lasciare via Marconi.


Il ricorrente nella rubrica del motivo censura la violazione da parte della corte territoriale degli artt. 140 e 143 cds e dell'art. 346 del relativo regolamento di attuazione, mentre nel corpo del motivo denuncia per la prima volta- la violazione dell'art. 144, comma 2, cds.


Nessuna violazione delle norme indicate in rubrica ha commesso la corte territoriale, la quale non ritiene illegittimo di per s il collocamento della bicicletta sulla corsia di sinistra, in deroga alla regola generale che vuole che i veicoli non a motore viaggino mantenendosi al margine destro della carreggiata, in quanto espressamente consentito dall'art. 143 comma 7 c.d.s., che consente a tutti i veicoli in corrispondenza di una intersezione, di impegnare la corsia pi opportuna in relazione alla direzione che si intenda prendere. Ci che correttamente la corte territoriale ha ritenuto censurabile e' il comportamento tenuto dal ciclista immediatamente dopo il superamento del semaforo in quanto implicitamente in violazione della generale regola di prudenza fissata dall'art. 140 c.d.s., alla luce della quale devono essere interpretati ed attuati tutti i comportamenti obbligati dal codice della strada : e' ben vero che il ciclista, superato l'incrocio a seguito della svolta a sinistra, doveva riguadagnare la destra ( per soddisfare l'obbligo, previsto dall'art. 143 comma 2, di marciare il pi possibile vicino al margine destro della carreggiata), ma nel farlo doveva tenere un comportamento prudente, , assicurandosi che nessuno sopraggiungesse alle sue spalle, ed evitando di tagliare repentinamente la strada ai veicoli piu' veloci in quanto dotati di motore che sopraggiungevano da tergo.


E' preliminare infatti anche al compimento delle attivit necessarie per rispettare un obbligo comportamentale imposto dal codice della strada, l'adozione da parte dell'utente della strada di un comportamento prudente che garantisca la salvaguardia della sicurezza stradale, nel rispetto dell'art. 140 c.d.s che costituisce principio informatore di tutta la materia della circolazione.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso.
Le parti non hanno depositato memoria.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione ritenendo che non siano necessarie rispetto ad essa altre osservazioni.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Liquida in complessivi curo 2.000,00, di cui 200,00 per esborsi, le spese legali in favore della parte contro ricorrente, oltre accessori e contributo spese generali.
Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 11/12/2015
Depositata 26/1/2016


Riferimenti:

 
https://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=2647

 
http://www.rivistagiuridica.aci.it/documento/obbligo-di-prudenza-come-principio-generale-della-circolazione.html

 
http://www.rivistagiuridica.aci.it/fileadmin/Documenti/2016/giurisprudenza/Cassazione_civile/Cass__1403_del_26_gennaio_2016.pdf

 
 
 

Articolo 2624 verificato al 2022-04-19 categoria: Giurisprudenza