A quale velocità si può andare sulla pista ciclabile? Dovrebbe bastare una riga per rispondere a questa domanda ma in Italia non é cosi.Il codice della strada non fornisce nessuna specifica indicazione in merito alla massima velocità consentita ad una bicicletta quando transita su una pista ciclabile o ciclo pedonale. I limiti di velocità fissati dal cds, tipicamente 30 - 50 - 70 - 90 Km/h per le strade urbane ed extraurbane, valgono anche per le ciclabili. I Comuni hanno la facoltà di limitare la velocità sui tracciati ciclabili mediante la segnaletica ma lo fanno raramente, in fondo a questa pagina c'e un esempio, per cui, in assenza di specifici segnali valgono i limiti visti sopra. C'e una bella differenza tra il pedalare sulle strade, ove la bici é parificata a tutti gli effetti agli altri mezzi a motore e pedalare sulle piste ciclabili e ciclo pedonali spesso affollate da persone assieme al cane e ai bambini e il codice della strada non può non tenerne conto. Qui si é sempre ritenuto che, almeno per le ciclo pedonali, la massima velocità consentita fosse di 10/km ora perché stabilita nella CIRCOLARE 31 marzo 1993, n. 432 del Consiglio dei Ministri avente come oggetto i criteri progettuali delle piste ciclabili nella quale, al comma 3.7, prescrive quanto segue: - 3.7 I ciclisti, in transito anche su corsie a loro riservate, sono tenuti a rispettare tutte le limitazioni di velocità imposte per i veicoli a motore, comprese quelle inerenti a particolari zone di aree urbane (zone a traffico pedonale privilegiato, con limite di velocità pari a 30 km/h). Specifiche limitazioni di velocità , per singoli tronchi di piste ciclabili in sede propria, dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche piano-altimetriche del tracciato possano indurre situazioni di pericolo ai ciclisti, specialmente qualora sia risultato impossibile rispettare i criteri e gli standard progettuali precedentemente indicati (per strettoie, curve a raggio minimo precedute da livellette in discesa, ecc.). Nel caso in cui la circolazione ciclistica sia consentita in promiscuo con i pedoni (su strade pedonali e su marciapiedi), i ciclisti debbono procedere ad una velocità tale da eccitare situazioni di pericolo (velocità generalmente non superiore a 10 km/h).- (Testo integrale primo link sotto) A distanza di molti anni dalla emanazione della succitata circolare e a seguito della immissione sul mercato di nuovi aggeggi per la mobilità elettrica quali monopattini, bici elettriche ecc. si é voluto capire se era cambiato qualche cosa in merito alla normativa e a tal fine si é chiesto alla ASAPS, associazione alla quale collaborano esperti della circolazione stradale, quale fosse la massima velocità consentita alla bicicletta sui tracciati ciclo pedonali e la risposta, condensata nella nella seguente grafica é stata quella che la bici, anche sulle ciclo pedonali, soggiace agli stessi limiti della circolazione stradale e nessun cenno é stato fatto alla succitata circolare per cui non é dato sapere se é stata abrogata o non é mai stata applicata. Ma allora, questo significa che il Ciclista potrebbe circolare su una ciclo pedonale molto più veloce di 10 km/ora? In teoria si. Il limite alla velocità agisce indirettamente attraverso l'articolo ART. 141 cds che il Ciclista é tenuto a rispettare. Vediamo cosa stabilisce questo articolo nei punti principali: 1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità ' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità ' nei tratti di strada a visibilità ' limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. 5. Il conducente non deve gareggiare in velocità. 6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. Lo stesso discorso vale per piste ciclabili ad uso esclusivo del ciclista: ove non specificato la bici si può muovere nei limiti fissati per gli altri mezzi a motore che circolano su strada rispettando l'ART 141. Già nella citata circolare del 1993 si affermava che i limiti di velocità sulle ciclabili, sono gli stessi per i veicoli a motore quindi per questi tracciati non é cambiato nulla. COMMENTO: visto che la bicicletta la può guidare anche un analfabeta e chi non ha la patente non si può pretendere che conosca le prescrizioni del art. 141 cds, che neppure molti patentati conoscono, sarebbe stato quanto mai opportuno affliggere su ogni tracciato ciclabile un bel cartello con il limite di velocità anziché lasciarlo, come ora, alla discrezionalità del ciclista. Riferimenti: Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane https://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/circolare-31-marzo-1993-n-432.pdfhttps://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=2863https://asaps.ithttps://www.bloggiuridico.it/piste-ciclabili-norme/Articolo 2456 verificato al 2024-03-02 categoria: Circolazione stradale 1 |