cassazione e tribunali: Pedone norme di comportamento

 

Nell'ipotesi del pedone che tardi a scansarsi, l'inosservanza da
parte di questi dell'obbligo di concedere la precedenza ai
veicoli (art. 134 c. strad.), puo' solo essere valutata come
concausa dell'evento, ma non come causa autonoma esclusiva che
interrompa il nesso di causalita' tra la condotta di guida del
conducente e l'investimento.
Cassazione penale sez. IV, 2 maggio 1991,
Giust. pen. 1991, II,668 (s.m.).

A norma dell'art. 589 regolamento di esecuzione del codice
stradale,i pedoni nell'attraversare una strada, sono tenuti,
oltre a scegliere il momento propizio in rapporto alle condizioni
della circolazione,anche ad assicurarsi che l'attraversamento non
crei pericolo per loro. In base a tale norma, pertanto, il
pedone, nell'effettuare tale attraversamento, e' obbligato non
soltanto a guardare a destra ed a sinistra, per scorgere
tempestivamente il sopraggiungere di eventuali veicoli, anche ad
assicurarsi che le condizioni del selciato non importino un
pericolo per la sua incolumita'. Ne deriva, pertanto, che qualora
un pedone, nell'attraversare una strada in ore notturne ma in
localita' adeguatamente illuminata, inciampi e cada per un
dislivello nell'asfaltatura della sede stradale, sussistente
lungo il bordo longitudinale di un cantiere, la cui segnalazione
non sia obbligatoria proprio per l'adeguata illuminazione, il
sinistro subito in conseguenza dal pedone e' imputabile
unicamente alla negligenza dello stesso.
Pretura Forli' 25 giugno 1991,
Riv. giur. circol. trasp. 1991, 866 (nota).

La responsabilita' del conducente coinvolto nell'investimento
d'un pedone, pur essendo presunta, puo' essere tuttavia esclusa,
non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti
con certezza, dalle modalita' del fatto, che non v'era da parte
sua una reale possibilita' di evitare l'incidente. Tale
situazione ricorre allorche' il pedone compia l'attraversamento
della strada immettendovisi cosi' repentinamente da costituire un
ostacolo improvviso ed inevitabile si da non consentire al
conducente di evitarne l'investimento.
Cassazione civile sez. III, 27 aprile 1990 n. 3554,
Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 853.

In tema di responsabilita' civile derivante da sinistri stradali,
nell'ipotesi di investimento di pedone, il fatto che il
conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a
vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054
comma 1 c.c. non preclude l'indagine relativa all'eventuale
concorso di colpa del pedone danneggiato, non potendo
razionalmente congetturarsi una necessaria conseguenza
logico-temporale per la quale occorre accertare preventivamente
se il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il
danno, per prendere poi in esame il comportamento del pedone
investito.
Cassazione civile sez. III, 17 agosto 1990 n. 8386,
Arch. giur. circol. e sinistri 1991, 21.

Nell'ipotesi in cui un pedone sia stato investito da
un'autovettura durante l'attraversamento della carreggiata al di
fuori delle strisce pedonali, sussiste un concorso di colpa da
parte dell'infortunato qualora costui non abbia concesso la
precedenza al veicolo a norma dell'art. 134 comma 6 c. strad. ed,
inoltre, in violazione dell'art. 589 regolamento, che impone ai
pedoni di assicurarsi che l'attraversamento sia tempestivo e non
pericoloso per loro e per la circolazione, dopo essersi arrestato
sulla linea di mezzeria, si sia spostato improvvisamente in
avanti.
Tribunale Ravenna 13 marzo 1990,
Riv. giur. circol. trasp. 1991, 853.

Nel processo relativo all'investimento di un pedone da parte di
un veicolo, ai fini dell'accertamento delle responsabilita' dei
soggetti coinvolti nel sinistro, non costituisce elemento di
colpa a carico del pedone la circostanza che questi stesse
attraversando la strada soltanto in prossimita' delle strisce
pedonali, e non gia' materialmente sulle medesime, dovendosi
ritenere che il diritto di precedenza rispetto ai veicoli spetta
ai pedoni che attraversano la carreggiata nella zona delle
strisce zebrate, genericamente intesa: dunque sia che
l'attraversamento avvenga sulle strisce stesse, sia che si
effettui nelle immediate vicinanze.
Tribunale Palermo 10 novembre 1990,
Arch. giur. circol. e sinistri 1991, 395.

Anche se in piena ora notturna e su strada in cui non e'
consentito l'attraversamento pedonale, non e' circostanza del
tutto imprevedibile che un pedone, violando il divieto, tenti di
attraversare la carreggiata creando una situazione di grave
pericolo per la propria ed altrui incolumita'. (Fattispecie
relativa a ritenuta responsabilita' di automobilista
investitore).
Cassazione penale sez. IV, 18 gennaio 1990,
Cass. pen. 1991, I,1454 (s.m.).

L'occupazione della carreggiata stradale adibita alla
circolazione dei veicoli da parte del pedone, e' illegittima e
non giustificata, qualora non esistano ostacoli che impediscano
la percorrenza dei marciapiedi ed esista a breve distanza (25
metri) un attraversamento pedonale.
Tribunale Firenze 29 gennaio 1990,
Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 397.

L'investimento va addebitato all'automobilista nella misura del
60% poiche' non procedeva nell'attraversamento del centro abitato
a velocita' adeguata e con la dovuta attenzione e, dall'altra
parte, e nella quota restante, al pedone attore che
nell'occasione si era improvvisamente spostato - durante la corsa
(footing) che stava facendo con altri ragazzi - dalla banchina
erbosa sul manto stradale percorsa dal convenuto. Il suddetto
grado di colpa e' stato aumentato penalmente con efficacia di
piu' conto in sede civile.
Tribunale Milano 19 ottobre 1989,
Dir. e prat. assicur. 1990, 500.

In tema di circolazione stradale, il conducente di autoveicolo,
per adempiere l'obbligo di accordare la precedenza ai pedoni che
attraversano sulle strisce pedonali deve, in prossimita' delle
stesse, mantenere una velocita' non superiore ai 10 Km/h. Ne
consegue che, il conducente prefato, ove proceda alla velocita'
di 50 Km/h - limite massimo consentito in centro abitato - deve
diminuire la velocita' di circa 40 Km/h in modo progressivo
(anche per evitare danni agli eventuali trasportati) dando
principio alla manovra di rallentamento da una distanza di 20-30
metri dal punto in cui si colloca l'inizio - per prossimita'
della zona zebrata, fissabile in circa 10 metri (prima e dopo la
zona medesima) - della fascia di strada riservata al
preferenziale attraversamento dei pedoni. Questo comporta che,
prendendo in riferimento il punto della strada ove sono
fisicamente disegnate le strisce pedonali, il conducente di
automezzo deve iniziare la graduale manovra di rallentamento -
dalla velocita' iniziale (di 50 Km/h) - circa 30-40 metri prima
di quel punto, onde giungere sulla zona interessata
dall'attraversamento dei pedoni a velocita' di circa 10 Km/h,
adeguata e prudenziale per consentire l'agevole rispetto del
diritto spettante ai pedoni.
Cassazione penale sez. IV, 11 maggio 1989,
Riv. giur. circol. trasp. 1991, 81.

Anche nell'ipotesi in cui il pedone non abbia l'obbligo di cui al
comma 2 dell'art. 134 c.strad. per la inesistenza di strisce
pedonali o per la loro collocazione a distanza maggiore di cento
metri, lo stesso ha sempre l'obbligo, di cui al comma 6
dell'articolo citato, di dare la precedenza ai veicoli, anche se
questi si trovano in posizione irregolare. Tale obbligo non si
esaurisce nel momento iniziale dell'attraversamento, ma sussiste
e permane durante tutto il tempo necessario all'attraversamento
stesso.
Cassazione penale sez. IV, 20 dicembre 1989, Cass. pen. 1991,
I,617 (s.m.).

Al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare
la strada nonche' quello di moderare la velocita' ed
eventualmente fermarsi a norma dell'art. 102 comma 3 c.strad.,
non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a
scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla
strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di
attraversarla o facciano fondatamente prevedere che
l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.
Cassazione penale sez. IV, 6 aprile 1989,
Cass. pen. 1991, I,470 (s.m.).

Nel caso di un pedone che attraversi la strada al di fuori delle
strisce pedonali, la colpa per inosservanza dall'art. 134 comma 6
c.strad. non puo' mai essere esclusiva nella causazione di un
eventuale incidente quando il conducente del veicolo investitore
si sia sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102
c.strad.; dette norme, invero, vanno tra loro contemperate per
cui, in caso di investimento, il conducente che ha violato le
citate disposizioni non puo' invocare a propria discolpa la
semplice inosservanza da parte del pedone dell'obbligo di cedere
la precedenza che puo' essere valutata come concausa dell'evento,
ma non come causa esclusiva interruttiva del rapporto causale.
Cassazione penale sez. IV, 10 ottobre 1989,
Cass. pen. 1991, I,125 (s.m.).
Giust. pen. 1990, II,483 (s.m.).

Nel caso in cui un pedone in fase di attraversamento di un
incrocio al di fuori delle strisce pedonali, sebbene esistenti a
breve distanza, venga investito da un'autovettura, che proceda
regolarmente ed a moderata velocita', e subisca lesioni
personali, nulla puo' essere addebitato al conducente
dell'autovettura investitrice a titolo di negligenza e
leggerezza, per essersi l'evento lesivo verificato per la sola
condotta colposa del pedone che abbia attraversato in modo
estremamente pericoloso l'incrocio senza usufruire delle strisce
pedonali.
Pretura Firenze 6 giugno 1989,
Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 607.

In caso di incidente stradale con investimento di pedone, la
repentinita' dell'attraversamento da parte di questo non e'
sufficiente ad escludere la responsabilita' del conducente che
non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa.
Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 1989,
Cass. pen. 1990, I,2187 (s.m.).

In tema di circolazione stradale, l'investimento di un pedone,
che attraversi la sede stradale repentinamente e di corsa, fuori
delle apposite zone zebrate, a breve distanza da sopraggiungente
autoveicolo, non puo' essere addebitato al conducente di
quest'ultimo, con il quale venga ad urto, sotto il profilo della
responsabilita' penale, per carenza del rapporto di causalita'
psicologica, sempreche' alcun rimprovero, per condotta
imprudente, imperita, negligente, violatrice di specifiche norme
riguardanti la circolazione veicolare, possa essere mosso al
conducente medesimo. Cassazione penale, sez. IV, 20 aprile 1989,
Cass. pen. 1990, I,1574 (s.m.).

Nell'ipotesi in cui il pedone, durante l'attraversamento, si
fermi per poi ripartire improvvisamente - situazione assimilabile
a quella del pedone sul percorso che tarda a scansarsi, ex art.
102 comma 3 cod. strad. - il conducente e' tenuto a rallentare al
massimo l'andatura e all'occorrenza a fermarsi, essendo
prevedibile che il pedone riprenda l'attraversamento.
Tribunale Pistoia 29 marzo 1989,
Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 784.

Sussiste la responsabilita' esclusiva del conducente che abbia
investito un pedone fermo al centro di un'aiuola spartitraffico,
in attesa di attraversare la strada, compiendo una manovra
vietata e non accorgendosi della sua presenza.
Tribunale Piacenza 3 maggio 1989,
Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 782.

L'investimento di un pedone da parte di un autoveicolo, in
manovra di retromarcia, risale alla colpa esclusiva del
conducente anche se l'infortunato, al momento del sinistro
attraversi la strada al di fuori del passaggio pedonale. Invero,
chi effettua la retromarcia e' tenuto, a mente dell'art. 105
comma 7 c. strad., a concedere la precedenza anche ai pedoni che
si muovino al di fuori degli appositi passaggi ed e', comunque,
obbligato ad eseguire tale manovra con particolare prudenza,
mentre al pedone, cui incombe l'obbligo di fare attenzione ai
veicoli che sopravvengano secondo il senso normale di marcia, e'
estremamente difficile accorgersi dei veicoli che procedano in
retromarcia dalla direzione opposta.
Tribunale Roma 19 gennaio 1989,
Riv. giur. circol. trasp. 1989, 612.

La regola posta nell'art. 589 reg.esec. c.strad., secondo la
quale in ogni caso i pedoni, accingendosi all'attraversamento,
sono tenuti ad assicurarsi che l'attraversamento sia tempestivo e
non crei pericoli per loro e per la circolazione, non puo' esser
interpretata restrittivamente, nel senso che sia sufficiente che
il pedone si assicuri della possibilita' di attraversamento solo
al momento iniziale dell'immissione sulla carreggiata, ma,
all'incontro, la particolare attenzione alle condizioni reali
dell'evolversi delle correnti di traffico e' obbligo che si
protrae durante tutto lo svolgimento dell'attraversamento e fino
al suo completamento e che - ovviamente - si pone con particolare
rigore quando il pedone attraversi al di fuori degli spazi
zebrati; rigore che deve poi considerarsi accentuato in funzione
dell'intensita' del traffico che si svolge nell'arteria e
dell'ampiezza della carreggiata che si sta attraversando.
Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 1988,
Cass. pen. 1991, I,470 (s.m.).

In tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo
ha obbligo, di fronte a pedone (particolarmente se di tarda eta')
che, nell'attraversare la sede stradale, tenga comportamento
indeciso, di rallentare e, ove occorra, di fermare il mezzo,
riprendendo, poi, la marcia, qualora il pedone si sia fermato,
con tale cautela e prudenza da essere in grado di
convenientemente governare il mezzo nel caso, di ordinaria
prevedibilita', il pedone, confuso, riprenda il suo cammino.
(Fattispecie di anziano pedone che, dopo essersi fermato al
centro della strada, riprendeva la marcia venendo mortalmente
investito da un autoveicolo il di cui conducente, dopo breve
rallentamento della corsa, aveva ripreso la marcia tenendo
velocita' tale da non poter evitare l'evento).
Cassazione penale, sez. IV, 9 dicembre 1988,
Cass. pen. 1990, I,484 (s.m.).
Giust. pen. 1989, II,695 (s.m.).

In tema di circolazione stradale, il conducente di veicoli ha
obbligo di vigilare, adeguandovi la propria condotta di guida,
sul comportamento dei pedoni circolanti lungo i bordi della
carreggiata da lui percorsa, in quanto un attraversamento
improvviso e' pur sempre possibile e, quindi, prevedibile.
(Fattispecie di mortale investimento di un pedone che,
procedendo, barcollando, lungo il margine della carreggiata, fu
urtato in seguito a spostamento sulla sua sinistra; evento posto
a (co) responsabilita' del conducente (l'autoveicolo), per non
avere moderato al massimo la velocita' e non essersi
adeguatamente spostato verso sinistra, nella prevedibilita' di
comportamento anormale da parte del cotale pedone).
Cassazione penale, sez. IV, 2 dicembre 1988,
Cass. pen. 1990, I,483 (s.m.).
Giust. pen. 1989, II,695 (s.m.).

In tema di circolazione stradale, il conducente il quale si
approssimi al punto ove bambini, volgendo le spalle, procedono
nella stessa direzione del veicolo, ha l'obbligo di moderare al
massimo la velocita' e di effettuare segnalazioni acustiche,
dovendosi rappresentare come probabile che i piccoli (o uno di
essi) possano avventatamente attraversare, anche a breve distanza
dal mezzo, non avendone percepito la presenza per ragioni
connesse allo scarso criterio di prudenza proprio di persone di
tale eta'. Conseguentemente, ove tale condotta il conducente non
abbia adottato, risponde dei danni scaturiti dall'investimento,
non potendosi ritenere l'improvviso ed imprevisto (ma
prevedibile) attraversamento da parte di uno dei bambini fattore
sopravvenuto estraneo alla condotta del conducente. (Fattispecie
di seienne la quale, camminando lungo il margine stradale
affiancata a coetanea, non avendo percepito l'arrivo da tergo di
autoveicolo procedente silenziosamente, ne' essendo stata
avvertita da segnalazioni acustiche, tento' l'attraversamento
venendo investita dal veicolo che, a causa della non prudenziale
velocita', non riusci' a frenare per tempo.
Cassazione penale, sez. IV, 5 luglio 1988,
Cass. pen. 1990, I,300 (s.m.).

In tema di circolazione stradale, e' obbligo del conducente di un
veicolo, quando percepisca la presenza di bambini sul margine
della strada, nella prevedibilita' che essi possano incautamente
spostarsi sulla carreggiata, mettersi in condizione di prevenire
l'investimento, riducendo la velocita' in limiti di adeguatezza
con riferimento alle circostanze di luoghi e di tempo e alle
caratteristiche del mezzo condotto. (Fattispecie di autocarro,
con carico di pietrisco eccedente nel peso per ben 53 qt., che,
transitando in strada stretta, fiancheggiata da case, con auto in
sosta sui margini, non riusci' ad evitare l'investimento di un
bambino il quale, mentre camminava sul margine stradale, si era
spostato portandosi incautamente sulla sede di scorrimento).
Cassazione penale, sez. IV, 31 maggio 1988,
Cass. pen. 1990, I,299 (s.m.).

In tema di circolazione stradale, i conducenti di veicoli non
solo hanno obbligo di concedere la precedenza ai pedoni che, al
momento (in atto), attraversino sulle strisce pedonali o in
prossimita' (prima o dopo, indifferentemente, rispetto al senso
di marcia del veicolo), ma, altresi', approssimandosi alla zona
pedonale, hanno il dovere di improntare la condotta di guida a
maggiore attenzione diffusa e a prudenza particolare, limitando
adeguatamente la velocita' del mezzo.
Cassazione penale, sez. IV, 24 maggio 1988,
Cass. pen. 1990, I,299 (s.m.).

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione
stradale, i danni per spese mediche e peritali di parte, per
spese di assistenza e viaggi a causa della malattia, per
danneggiamento del vestiario, devono essere liquidate in via
equitativa, poiche' si tratta di danni certi nella loro esistenza
che ricorrono sempre in tutti gli incidenti stradali in cui il
pedone riporti gravi lesioni. (Nella specie nel danneggiato era
stata rinvenuta una inabilita' temporanea di 150 giorni e postumi
incidenti nella misura del 13%).
Corte appello Venezia 2 marzo 1988,
Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 127.

In tema di circolazione stradale, il conducente di veicolo a
motore senza guida di rotaia, indipendentemente dalla velocita'
massima di 50 km ora, consentita in centri abitati (ovvero in
quei tratti di strada per i quali e' altrimenti prescritta), in
ogni caso non superabile, approssimandosi a strisce pedonali, ha
obbligo di rallentare tanto quanto gli consenta di poter
affrontare qualunque, con massima diligenza prevedibile,
evenienza, tra le quali quella di pedone che tenti
l'attraversamento, anche a breve distanza, fruendo della
precedenza accordatagli dalla legge.
Cassazione penale, sez. IV, 14 luglio 1988,
Cass. pen. 1989, 1817 (s.m.).

In materia di responsabilita' civile per danni cagionati a
seguito della circolazione di autoveicoli (senza guida di
rotaia), la presunzione stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c.,
classificabile tra le presunzioni juris tantum, concerne
esclusivamente la prova della colpa del conducente, in ordine
alla quale va affermata la responsabilita' per i danni cagionati
solo ove dagli atti non emerga, comunque acquisita, prova in
contrario, desumibile anche da presunzioni semplici (cosiddette
hominis). (Nel caso di specie, riguardante investimento di
pedone, con causazione di lesioni personali estinte per
sopravvenuta amnistia, e' stata ritenuta inoperante la
presunzione di colpa, invocata della ricorrente parte civile, a
carico del conducente dell'autoveicolo, sulla base della
valutazione degli elementi probatori che avevano portato il
giudice del merito a stabilire una corresponsabilita' del pedone
nella produzione del danno.
Cassazione penale, sez. IV, 14 luglio 1988,
Cass. pen. 1989, 1817 (s.m.).

Il conducente di un veicolo, avvicinandosi ad un passaggio
zebrato, ha il dovere di arrestarsi non soltanto se il pedone e'
gia' nelle strisce, ma anche quando questi si accinga ad
attraversare sul passaggio pedonale prima del veicolo.
Cassazione penale, sez. IV, 7 novembre 1986,
Giust. pen. 1988, II,54 (s.m.).

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo
puo' legittimamente impegnare le strisce pedonali, con precedenza
rispetto al pedone che vi si trovi o che si accinga ad
attraversare, solo quando il pedone abbia manifestato
inequivocabilmente la propria intenzione di cedere la precedenza,
non bastando a tal fine il semplice fatto che lo stesso abbia
interrotto momentaneamente l'attraversamento fermandosi al centro
della strada. Non puo' considerarsi manifestazione di volonta' di
rinunciare al proprio diritto di precedenza il fatto che un
pedone, fermatosi sulle strisce pedonali, abbia guardato verso il
veicolo sopraggiungente, potendo accadere che egli, dopo breve
sosta, riprenda il cammino perche' preso dal panico o
disorientato o perche' erroneamente convinto di poter completare
l'attraversamento senza pericolo. Una tale fattispecie configura
sia l'ipotesi, prevista dall'art. 102 comma 3 c. strad., del
pedone indeciso che tarda a scansarsi imponendo al conducente
l'obbligo di rallentare ed occorrendo fermarsi, che la violazione
dell'art. 134 comma 5 stesso codice, il quale stabilisce che
quando il traffico non e' regolato da agenti o semafori, i
conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli
attraversamenti pedonali.
Cassazione penale, sez. IV, 5 aprile 1988,
Cass. pen. 1989, 1543 (s.m.).

E' obbligo dei conducenti di veicoli senza guida di rotaie di
accordare la precedenza ai pedoni che attraversino la carreggiata
nella zona delle strisce zebrate; e cio' sia che
l'attraversamento si svolga sulle strisce stesse, sia che si
effettui nelle loro immediate vicinanze.
Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 1988,
Cass. pen. 1989, 1542 /s.m.).

Il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che
tardano a scansarsi, deve rallentare la velocita' e, occorrendo,
anche fermarsi; e cio' allo scopo di prevenire inavvertenze e
indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino
ragionevolmente prevedibili e probabili.
Cassazione penale, sez. IV, 6 maggio 1988,
Cass. pen. 1989, 1300 (s.m.).

Ai passeggeri di mezzi pubblici che, per discendere o salire
sugli stessi, abbiano la necessita' di attraversare la
carreggiata, anche la' dove manchi un salvagente o un passaggio
pedonale, spetta sempre il diritto di precedenza rispetto ai
veicoli che debbano sorpassare, nella stessa mezzeria o
incrociare nella mezzeria opposta, il mezzo pubblico.
Cassazione penale, sez. IV, 4 febbraio 1988,
Cass. pen. 1989, 880 (s.m.).
Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 119.

La sola circostanza che il pedone, in fase di attraversamento
della carreggiata, si fermi momentaneamente al centro della
strada non autorizza il conducente di veicolo a ritenere
senz'altro libera la strada stessa, ben potendo il pedone, dopo
la breve sosta, riprendere l'attraversamento. Nel suddetto caso
deve ravvisarsi l'ipotesi tipica del pedone indeciso che tarda a
scansarsi prevista dal comma 3 dell'art. 102 c. strad. per cui i
conducenti sono tenuti a rallentare la velocita' e,
all'occorrenza, anche fermarsi, e cio' anche nel caso che il
pedone si accinga all'attraversamento fuori delle strisce
pedonali. Ne' un siffatto comportamento del pedone puo' integrare
l'ipotesi dell'imprevedibile, tale da interrompere il nesso di
causalita' tra il comportamento del conducente e l'investimento
perche' tale comportamento pedonale deve ritenersi assolutamente
e facilmente prevedibile.
Cassazione penale, sez. IV, 9 febbraio 1988,
Cass. pen. 1989, 272 (s.m.).

Nell'ipotesi di investimento di pedone, il conducente di un
autoveicolo va ritenuto indenne da responsabilita' quando nessun
addebito di colpa, generica o specifica, possa essergli
contestato, cio' in particolare quando il pedone attui
l'attraversamento della carreggiata improvvisamente e a distanza
tanto ravvicinata rispetto all'automezzo da rendere inevitabile
la collisione.
Cassazione penale, sez. IV, 26 gennaio 1988,
Cass. pen. 1989, 661 (s.m.).
Giust. pen. 1989, II,369 (s.m.).

L'imprudente attraversamento effettuato da un pedone, in ora
notturna, di strada pubblica priva di illuminazione, mentre
sopraggiunga un'automobile a velocita' eccessiva ed inadeguata
all'uso degli anabbaglianti in funzione, avendo fatto affidamento
unicamente sul rispetto dei limiti di velocita' del veicolo,
imposti dall'art. 110 c. strad., non esclude la colpa, sia pure
in concorso, del conducente investitore. Pertanto, la
particolarita' di tali comportamenti (e del pedone investito e
del conducente investitore) deve formare oggetto di approfondita
disamina da parte del giudice di merito al fine di determinare
l'efficienza causale delle singole condotte alla produzione
dell'evento e la gravita' dei rispettivi apporti comportamentali.
Cassazione penale, sez. IV, 8 maggio 1987,
Cass. pen. 1989, 141 (s.m.).
Giur. it. 1989, II,49.

In tema di circolazione stradale, il pedone, il quale spinga una
cariola a mano, legittimamente circola sul lato destro della
carreggiata. Pertanto, il conducente di autoveicolo, il quale
voglia sorpassare l'insieme costituito dalla persona, che procede
a piedi (sulla destra), e dalla cariola, che lo stesso sospinge,
e' soggetto alle regole che disciplinano la circolazione stradale
in materia di sorpassi (art. 106 c. strad.). Ne consegue che non
e' consentita eccezione di sorta, in relazione ai particolari di
ridotto ingombro e di pedonale velocita' del complesso
uomo/cariola, posto che la disposizione proibitiva, di cui al
comma 9 dell'art. 106 predetto (il quale vieta l'esecuzione della
manovra di sorpasso, tra l'altro, in prossimita' o in
corrispondenza dei crocevia) e', per il suo contenuto di divieto,
essenzialmente anelastica e rigida.
Cassazione penale, sez. IV, 8 marzo 1988,
Cass. pen. 1989, 2064 (s.m.).

Fine precipuo della corsia riservata ai mezzi pubblici e' quello
di rendere piu' agevole e sollecito il transito di tali mezzi nel
centro urbano, svincolandoli dal traffico normale, e non quello
di consentire a questi di procedere in ogni caso a forte
velocita', essendo essa pur sempre inserita in vie del centro
urbano. Il fatto che tale corsia sia riservata ad una determinata
categoria di veicoli non comporta un divieto - anche implicito -
per i pedoni di attraversarla allorche' ne abbiano necessita',
sicche' la presenza di un pedone non puo' essere ritenuta
imprevedibile da parte del conducente del veicolo che procede su
detta corsia e non sussiste altresi' una imprudenza del pedone
medesimo per il solo fatto di compierne l'attraversamento.
Corte appello Napoli 12 ottobre 1987,
Arch. giur. circol. e sinistri 1988, 444.

In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversi la
carreggiata in zona ove non esistano strisce pedonali, e' tenuto
ad osservare la regola della precedenza di cui all'art. 134 comma
9o c. strad. a favore del veicolo, anche se il conducente di
quest'ultimo tenga una condotta irregolare o velocita' eccessiva
in violazione degli artt. 101 e 102 c. strad. In caso di
investimento, pertanto, la condotta colpevole del pedone, che non
ha ceduto la precedenza, deve essere valutata nel determinismo
eziologico, configurandosi come concausa dell'evento.
Cassazione penale, sez. IV, 22 maggio 1987,
Cass. pen. 1988, 1710 (s.m.). Giust. pen. 1988, II,229 (s.m.).

In tema di responsabilita' da sinistri stradali, e' ravvisabile
il concorso di colpa dei pedoni, quando attraversino la
carreggiata nella zona loro riservata o nelle immediate
adiacenze, solo se detto attraversamento avvenga in modo
repentino o comunque tale da rendere inevitabile l'investimento.
Cassazione penale, sez. IV, 9 febbraio 1987,
Cass. pen. 1988, 1246 (s.m.).
Giust. pen. 1988, II,167 (s.m.).

Il conducente di un autoveicolo che si accinge a circolare o
comunque a manovrare in retromarcia per impegnare una strada su
cui sia fermo un pedone, ha l'obbligo di vigilare se questi sia o
meno in procinto di attraversare la carreggiata e deve, quindi,
adeguare tempestivamente la condotta di marcia alla situazione di
pericolo eventuale, ma attuale, che egli ha il dovere di
rappresentarsi, adottando tutte le cautele, di particolare
prudenza, fra le quali quelle di non procedere prima che il
pedone abbia definito la sua posizione ambigua.
Cassazione penale, sez. IV, 21 novembre 1986,
Cass. pen. 1988, 1091 (s.m.).
Giust. pen. 1988, II,108 (s.m.).

Il pedone che attraversa la carreggiata fuori dalle strisce
pedonali e' tenuto a rendersi conto, dovendo cedere la precedenza
ai veicoli sopraggiunti, della direzione e della velocita' di
essi e a regolare la propria condotta in modo da non venire a
trovarsi pericolosamente sulla loro traiettoria, anche se essi
procedono in modo irregolare (ed anzi a maggiore ragione se i
veicoli sopraggiunti si trovano in fase di accelerazione e
mantengono una velocita' eccessiva e pericolosa).
Correlativamente, i conducenti sono tenuti all'osservanza degli
artt. 101, 102 comma 2o e 103 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (c.
strad.) e pertanto, se in caso di attraversamento della
carreggiata fuori dalle strisce pedonali si determina un
incidente, di questo rispondono tanto il pedone che non abbia
ceduto la precedenza ai veicoli, quanto il conducente che, non
osservando dette disposizioni, abbia mantenuto una velocita' non
adeguata e superiore al limite previsto.
Cassazione penale, sez. IV, 29 settembre 1986,
Cass. pen. 1988, 1090 (s.m.).


 
 
 

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