cassazione e tribunali: Pedone norme di comportamento Nell'ipotesi del pedone che tardi a scansarsi, l'inosservanza daparte di questi dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli (art. 134 c. strad.), puo' solo essere valutata come concausa dell'evento, ma non come causa autonoma esclusiva che interrompa il nesso di causalita' tra la condotta di guida del conducente e l'investimento. Cassazione penale sez. IV, 2 maggio 1991, Giust. pen. 1991, II,668 (s.m.). A norma dell'art. 589 regolamento di esecuzione del codice stradale,i pedoni nell'attraversare una strada, sono tenuti, oltre a scegliere il momento propizio in rapporto alle condizioni della circolazione,anche ad assicurarsi che l'attraversamento non crei pericolo per loro. In base a tale norma, pertanto, il pedone, nell'effettuare tale attraversamento, e' obbligato non soltanto a guardare a destra ed a sinistra, per scorgere tempestivamente il sopraggiungere di eventuali veicoli, anche ad assicurarsi che le condizioni del selciato non importino un pericolo per la sua incolumita'. Ne deriva, pertanto, che qualora un pedone, nell'attraversare una strada in ore notturne ma in localita' adeguatamente illuminata, inciampi e cada per un dislivello nell'asfaltatura della sede stradale, sussistente lungo il bordo longitudinale di un cantiere, la cui segnalazione non sia obbligatoria proprio per l'adeguata illuminazione, il sinistro subito in conseguenza dal pedone e' imputabile unicamente alla negligenza dello stesso. Pretura Forli' 25 giugno 1991, Riv. giur. circol. trasp. 1991, 866 (nota). La responsabilita' del conducente coinvolto nell'investimento d'un pedone, pur essendo presunta, puo' essere tuttavia esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalita' del fatto, che non v'era da parte sua una reale possibilita' di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre allorche' il pedone compia l'attraversamento della strada immettendovisi cosi' repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile si da non consentire al conducente di evitarne l'investimento. Cassazione civile sez. III, 27 aprile 1990 n. 3554, Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 853. In tema di responsabilita' civile derivante da sinistri stradali, nell'ipotesi di investimento di pedone, il fatto che il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c. non preclude l'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato, non potendo razionalmente congetturarsi una necessaria conseguenza logico-temporale per la quale occorre accertare preventivamente se il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, per prendere poi in esame il comportamento del pedone investito. Cassazione civile sez. III, 17 agosto 1990 n. 8386, Arch. giur. circol. e sinistri 1991, 21. Nell'ipotesi in cui un pedone sia stato investito da un'autovettura durante l'attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, sussiste un concorso di colpa da parte dell'infortunato qualora costui non abbia concesso la precedenza al veicolo a norma dell'art. 134 comma 6 c. strad. ed, inoltre, in violazione dell'art. 589 regolamento, che impone ai pedoni di assicurarsi che l'attraversamento sia tempestivo e non pericoloso per loro e per la circolazione, dopo essersi arrestato sulla linea di mezzeria, si sia spostato improvvisamente in avanti. Tribunale Ravenna 13 marzo 1990, Riv. giur. circol. trasp. 1991, 853. Nel processo relativo all'investimento di un pedone da parte di un veicolo, ai fini dell'accertamento delle responsabilita' dei soggetti coinvolti nel sinistro, non costituisce elemento di colpa a carico del pedone la circostanza che questi stesse attraversando la strada soltanto in prossimita' delle strisce pedonali, e non gia' materialmente sulle medesime, dovendosi ritenere che il diritto di precedenza rispetto ai veicoli spetta ai pedoni che attraversano la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, genericamente intesa: dunque sia che l'attraversamento avvenga sulle strisce stesse, sia che si effettui nelle immediate vicinanze. Tribunale Palermo 10 novembre 1990, Arch. giur. circol. e sinistri 1991, 395. Anche se in piena ora notturna e su strada in cui non e' consentito l'attraversamento pedonale, non e' circostanza del tutto imprevedibile che un pedone, violando il divieto, tenti di attraversare la carreggiata creando una situazione di grave pericolo per la propria ed altrui incolumita'. (Fattispecie relativa a ritenuta responsabilita' di automobilista investitore). Cassazione penale sez. IV, 18 gennaio 1990, Cass. pen. 1991, I,1454 (s.m.). L'occupazione della carreggiata stradale adibita alla circolazione dei veicoli da parte del pedone, e' illegittima e non giustificata, qualora non esistano ostacoli che impediscano la percorrenza dei marciapiedi ed esista a breve distanza (25 metri) un attraversamento pedonale. Tribunale Firenze 29 gennaio 1990, Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 397. L'investimento va addebitato all'automobilista nella misura del 60% poiche' non procedeva nell'attraversamento del centro abitato a velocita' adeguata e con la dovuta attenzione e, dall'altra parte, e nella quota restante, al pedone attore che nell'occasione si era improvvisamente spostato - durante la corsa (footing) che stava facendo con altri ragazzi - dalla banchina erbosa sul manto stradale percorsa dal convenuto. Il suddetto grado di colpa e' stato aumentato penalmente con efficacia di piu' conto in sede civile. Tribunale Milano 19 ottobre 1989, Dir. e prat. assicur. 1990, 500. In tema di circolazione stradale, il conducente di autoveicolo, per adempiere l'obbligo di accordare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali deve, in prossimita' delle stesse, mantenere una velocita' non superiore ai 10 Km/h. Ne consegue che, il conducente prefato, ove proceda alla velocita' di 50 Km/h - limite massimo consentito in centro abitato - deve diminuire la velocita' di circa 40 Km/h in modo progressivo (anche per evitare danni agli eventuali trasportati) dando principio alla manovra di rallentamento da una distanza di 20-30 metri dal punto in cui si colloca l'inizio - per prossimita' della zona zebrata, fissabile in circa 10 metri (prima e dopo la zona medesima) - della fascia di strada riservata al preferenziale attraversamento dei pedoni. Questo comporta che, prendendo in riferimento il punto della strada ove sono fisicamente disegnate le strisce pedonali, il conducente di automezzo deve iniziare la graduale manovra di rallentamento - dalla velocita' iniziale (di 50 Km/h) - circa 30-40 metri prima di quel punto, onde giungere sulla zona interessata dall'attraversamento dei pedoni a velocita' di circa 10 Km/h, adeguata e prudenziale per consentire l'agevole rispetto del diritto spettante ai pedoni. Cassazione penale sez. IV, 11 maggio 1989, Riv. giur. circol. trasp. 1991, 81. Anche nell'ipotesi in cui il pedone non abbia l'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 134 c.strad. per la inesistenza di strisce pedonali o per la loro collocazione a distanza maggiore di cento metri, lo stesso ha sempre l'obbligo, di cui al comma 6 dell'articolo citato, di dare la precedenza ai veicoli, anche se questi si trovano in posizione irregolare. Tale obbligo non si esaurisce nel momento iniziale dell'attraversamento, ma sussiste e permane durante tutto il tempo necessario all'attraversamento stesso. Cassazione penale sez. IV, 20 dicembre 1989, Cass. pen. 1991, I,617 (s.m.). Al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonche' quello di moderare la velocita' ed eventualmente fermarsi a norma dell'art. 102 comma 3 c.strad., non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo. Cassazione penale sez. IV, 6 aprile 1989, Cass. pen. 1991, I,470 (s.m.). Nel caso di un pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali, la colpa per inosservanza dall'art. 134 comma 6 c.strad. non puo' mai essere esclusiva nella causazione di un eventuale incidente quando il conducente del veicolo investitore si sia sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102 c.strad.; dette norme, invero, vanno tra loro contemperate per cui, in caso di investimento, il conducente che ha violato le citate disposizioni non puo' invocare a propria discolpa la semplice inosservanza da parte del pedone dell'obbligo di cedere la precedenza che puo' essere valutata come concausa dell'evento, ma non come causa esclusiva interruttiva del rapporto causale. Cassazione penale sez. IV, 10 ottobre 1989, Cass. pen. 1991, I,125 (s.m.). Giust. pen. 1990, II,483 (s.m.). Nel caso in cui un pedone in fase di attraversamento di un incrocio al di fuori delle strisce pedonali, sebbene esistenti a breve distanza, venga investito da un'autovettura, che proceda regolarmente ed a moderata velocita', e subisca lesioni personali, nulla puo' essere addebitato al conducente dell'autovettura investitrice a titolo di negligenza e leggerezza, per essersi l'evento lesivo verificato per la sola condotta colposa del pedone che abbia attraversato in modo estremamente pericoloso l'incrocio senza usufruire delle strisce pedonali. Pretura Firenze 6 giugno 1989, Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 607. In caso di incidente stradale con investimento di pedone, la repentinita' dell'attraversamento da parte di questo non e' sufficiente ad escludere la responsabilita' del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa. Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 1989, Cass. pen. 1990, I,2187 (s.m.). In tema di circolazione stradale, l'investimento di un pedone, che attraversi la sede stradale repentinamente e di corsa, fuori delle apposite zone zebrate, a breve distanza da sopraggiungente autoveicolo, non puo' essere addebitato al conducente di quest'ultimo, con il quale venga ad urto, sotto il profilo della responsabilita' penale, per carenza del rapporto di causalita' psicologica, sempreche' alcun rimprovero, per condotta imprudente, imperita, negligente, violatrice di specifiche norme riguardanti la circolazione veicolare, possa essere mosso al conducente medesimo. Cassazione penale, sez. IV, 20 aprile 1989, Cass. pen. 1990, I,1574 (s.m.). Nell'ipotesi in cui il pedone, durante l'attraversamento, si fermi per poi ripartire improvvisamente - situazione assimilabile a quella del pedone sul percorso che tarda a scansarsi, ex art. 102 comma 3 cod. strad. - il conducente e' tenuto a rallentare al massimo l'andatura e all'occorrenza a fermarsi, essendo prevedibile che il pedone riprenda l'attraversamento. Tribunale Pistoia 29 marzo 1989, Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 784. Sussiste la responsabilita' esclusiva del conducente che abbia investito un pedone fermo al centro di un'aiuola spartitraffico, in attesa di attraversare la strada, compiendo una manovra vietata e non accorgendosi della sua presenza. Tribunale Piacenza 3 maggio 1989, Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 782. L'investimento di un pedone da parte di un autoveicolo, in manovra di retromarcia, risale alla colpa esclusiva del conducente anche se l'infortunato, al momento del sinistro attraversi la strada al di fuori del passaggio pedonale. Invero, chi effettua la retromarcia e' tenuto, a mente dell'art. 105 comma 7 c. strad., a concedere la precedenza anche ai pedoni che si muovino al di fuori degli appositi passaggi ed e', comunque, obbligato ad eseguire tale manovra con particolare prudenza, mentre al pedone, cui incombe l'obbligo di fare attenzione ai veicoli che sopravvengano secondo il senso normale di marcia, e' estremamente difficile accorgersi dei veicoli che procedano in retromarcia dalla direzione opposta. Tribunale Roma 19 gennaio 1989, Riv. giur. circol. trasp. 1989, 612. La regola posta nell'art. 589 reg.esec. c.strad., secondo la quale in ogni caso i pedoni, accingendosi all'attraversamento, sono tenuti ad assicurarsi che l'attraversamento sia tempestivo e non crei pericoli per loro e per la circolazione, non puo' esser interpretata restrittivamente, nel senso che sia sufficiente che il pedone si assicuri della possibilita' di attraversamento solo al momento iniziale dell'immissione sulla carreggiata, ma, all'incontro, la particolare attenzione alle condizioni reali dell'evolversi delle correnti di traffico e' obbligo che si protrae durante tutto lo svolgimento dell'attraversamento e fino al suo completamento e che - ovviamente - si pone con particolare rigore quando il pedone attraversi al di fuori degli spazi zebrati; rigore che deve poi considerarsi accentuato in funzione dell'intensita' del traffico che si svolge nell'arteria e dell'ampiezza della carreggiata che si sta attraversando. Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 1988, Cass. pen. 1991, I,470 (s.m.). In tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo ha obbligo, di fronte a pedone (particolarmente se di tarda eta') che, nell'attraversare la sede stradale, tenga comportamento indeciso, di rallentare e, ove occorra, di fermare il mezzo, riprendendo, poi, la marcia, qualora il pedone si sia fermato, con tale cautela e prudenza da essere in grado di convenientemente governare il mezzo nel caso, di ordinaria prevedibilita', il pedone, confuso, riprenda il suo cammino. (Fattispecie di anziano pedone che, dopo essersi fermato al centro della strada, riprendeva la marcia venendo mortalmente investito da un autoveicolo il di cui conducente, dopo breve rallentamento della corsa, aveva ripreso la marcia tenendo velocita' tale da non poter evitare l'evento). Cassazione penale, sez. IV, 9 dicembre 1988, Cass. pen. 1990, I,484 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,695 (s.m.). In tema di circolazione stradale, il conducente di veicoli ha obbligo di vigilare, adeguandovi la propria condotta di guida, sul comportamento dei pedoni circolanti lungo i bordi della carreggiata da lui percorsa, in quanto un attraversamento improvviso e' pur sempre possibile e, quindi, prevedibile. (Fattispecie di mortale investimento di un pedone che, procedendo, barcollando, lungo il margine della carreggiata, fu urtato in seguito a spostamento sulla sua sinistra; evento posto a (co) responsabilita' del conducente (l'autoveicolo), per non avere moderato al massimo la velocita' e non essersi adeguatamente spostato verso sinistra, nella prevedibilita' di comportamento anormale da parte del cotale pedone). Cassazione penale, sez. IV, 2 dicembre 1988, Cass. pen. 1990, I,483 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,695 (s.m.). In tema di circolazione stradale, il conducente il quale si approssimi al punto ove bambini, volgendo le spalle, procedono nella stessa direzione del veicolo, ha l'obbligo di moderare al massimo la velocita' e di effettuare segnalazioni acustiche, dovendosi rappresentare come probabile che i piccoli (o uno di essi) possano avventatamente attraversare, anche a breve distanza dal mezzo, non avendone percepito la presenza per ragioni connesse allo scarso criterio di prudenza proprio di persone di tale eta'. Conseguentemente, ove tale condotta il conducente non abbia adottato, risponde dei danni scaturiti dall'investimento, non potendosi ritenere l'improvviso ed imprevisto (ma prevedibile) attraversamento da parte di uno dei bambini fattore sopravvenuto estraneo alla condotta del conducente. (Fattispecie di seienne la quale, camminando lungo il margine stradale affiancata a coetanea, non avendo percepito l'arrivo da tergo di autoveicolo procedente silenziosamente, ne' essendo stata avvertita da segnalazioni acustiche, tento' l'attraversamento venendo investita dal veicolo che, a causa della non prudenziale velocita', non riusci' a frenare per tempo. Cassazione penale, sez. IV, 5 luglio 1988, Cass. pen. 1990, I,300 (s.m.). In tema di circolazione stradale, e' obbligo del conducente di un veicolo, quando percepisca la presenza di bambini sul margine della strada, nella prevedibilita' che essi possano incautamente spostarsi sulla carreggiata, mettersi in condizione di prevenire l'investimento, riducendo la velocita' in limiti di adeguatezza con riferimento alle circostanze di luoghi e di tempo e alle caratteristiche del mezzo condotto. (Fattispecie di autocarro, con carico di pietrisco eccedente nel peso per ben 53 qt., che, transitando in strada stretta, fiancheggiata da case, con auto in sosta sui margini, non riusci' ad evitare l'investimento di un bambino il quale, mentre camminava sul margine stradale, si era spostato portandosi incautamente sulla sede di scorrimento). Cassazione penale, sez. IV, 31 maggio 1988, Cass. pen. 1990, I,299 (s.m.). In tema di circolazione stradale, i conducenti di veicoli non solo hanno obbligo di concedere la precedenza ai pedoni che, al momento (in atto), attraversino sulle strisce pedonali o in prossimita' (prima o dopo, indifferentemente, rispetto al senso di marcia del veicolo), ma, altresi', approssimandosi alla zona pedonale, hanno il dovere di improntare la condotta di guida a maggiore attenzione diffusa e a prudenza particolare, limitando adeguatamente la velocita' del mezzo. Cassazione penale, sez. IV, 24 maggio 1988, Cass. pen. 1990, I,299 (s.m.). In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, i danni per spese mediche e peritali di parte, per spese di assistenza e viaggi a causa della malattia, per danneggiamento del vestiario, devono essere liquidate in via equitativa, poiche' si tratta di danni certi nella loro esistenza che ricorrono sempre in tutti gli incidenti stradali in cui il pedone riporti gravi lesioni. (Nella specie nel danneggiato era stata rinvenuta una inabilita' temporanea di 150 giorni e postumi incidenti nella misura del 13%). Corte appello Venezia 2 marzo 1988, Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 127. In tema di circolazione stradale, il conducente di veicolo a motore senza guida di rotaia, indipendentemente dalla velocita' massima di 50 km ora, consentita in centri abitati (ovvero in quei tratti di strada per i quali e' altrimenti prescritta), in ogni caso non superabile, approssimandosi a strisce pedonali, ha obbligo di rallentare tanto quanto gli consenta di poter affrontare qualunque, con massima diligenza prevedibile, evenienza, tra le quali quella di pedone che tenti l'attraversamento, anche a breve distanza, fruendo della precedenza accordatagli dalla legge. Cassazione penale, sez. IV, 14 luglio 1988, Cass. pen. 1989, 1817 (s.m.). In materia di responsabilita' civile per danni cagionati a seguito della circolazione di autoveicoli (senza guida di rotaia), la presunzione stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c., classificabile tra le presunzioni juris tantum, concerne esclusivamente la prova della colpa del conducente, in ordine alla quale va affermata la responsabilita' per i danni cagionati solo ove dagli atti non emerga, comunque acquisita, prova in contrario, desumibile anche da presunzioni semplici (cosiddette hominis). (Nel caso di specie, riguardante investimento di pedone, con causazione di lesioni personali estinte per sopravvenuta amnistia, e' stata ritenuta inoperante la presunzione di colpa, invocata della ricorrente parte civile, a carico del conducente dell'autoveicolo, sulla base della valutazione degli elementi probatori che avevano portato il giudice del merito a stabilire una corresponsabilita' del pedone nella produzione del danno. Cassazione penale, sez. IV, 14 luglio 1988, Cass. pen. 1989, 1817 (s.m.). Il conducente di un veicolo, avvicinandosi ad un passaggio zebrato, ha il dovere di arrestarsi non soltanto se il pedone e' gia' nelle strisce, ma anche quando questi si accinga ad attraversare sul passaggio pedonale prima del veicolo. Cassazione penale, sez. IV, 7 novembre 1986, Giust. pen. 1988, II,54 (s.m.). In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo puo' legittimamente impegnare le strisce pedonali, con precedenza rispetto al pedone che vi si trovi o che si accinga ad attraversare, solo quando il pedone abbia manifestato inequivocabilmente la propria intenzione di cedere la precedenza, non bastando a tal fine il semplice fatto che lo stesso abbia interrotto momentaneamente l'attraversamento fermandosi al centro della strada. Non puo' considerarsi manifestazione di volonta' di rinunciare al proprio diritto di precedenza il fatto che un pedone, fermatosi sulle strisce pedonali, abbia guardato verso il veicolo sopraggiungente, potendo accadere che egli, dopo breve sosta, riprenda il cammino perche' preso dal panico o disorientato o perche' erroneamente convinto di poter completare l'attraversamento senza pericolo. Una tale fattispecie configura sia l'ipotesi, prevista dall'art. 102 comma 3 c. strad., del pedone indeciso che tarda a scansarsi imponendo al conducente l'obbligo di rallentare ed occorrendo fermarsi, che la violazione dell'art. 134 comma 5 stesso codice, il quale stabilisce che quando il traffico non e' regolato da agenti o semafori, i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. Cassazione penale, sez. IV, 5 aprile 1988, Cass. pen. 1989, 1543 (s.m.). E' obbligo dei conducenti di veicoli senza guida di rotaie di accordare la precedenza ai pedoni che attraversino la carreggiata nella zona delle strisce zebrate; e cio' sia che l'attraversamento si svolga sulle strisce stesse, sia che si effettui nelle loro immediate vicinanze. Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 1988, Cass. pen. 1989, 1542 /s.m.). Il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi; e cio' allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. Cassazione penale, sez. IV, 6 maggio 1988, Cass. pen. 1989, 1300 (s.m.). Ai passeggeri di mezzi pubblici che, per discendere o salire sugli stessi, abbiano la necessita' di attraversare la carreggiata, anche la' dove manchi un salvagente o un passaggio pedonale, spetta sempre il diritto di precedenza rispetto ai veicoli che debbano sorpassare, nella stessa mezzeria o incrociare nella mezzeria opposta, il mezzo pubblico. Cassazione penale, sez. IV, 4 febbraio 1988, Cass. pen. 1989, 880 (s.m.). Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 119. La sola circostanza che il pedone, in fase di attraversamento della carreggiata, si fermi momentaneamente al centro della strada non autorizza il conducente di veicolo a ritenere senz'altro libera la strada stessa, ben potendo il pedone, dopo la breve sosta, riprendere l'attraversamento. Nel suddetto caso deve ravvisarsi l'ipotesi tipica del pedone indeciso che tarda a scansarsi prevista dal comma 3 dell'art. 102 c. strad. per cui i conducenti sono tenuti a rallentare la velocita' e, all'occorrenza, anche fermarsi, e cio' anche nel caso che il pedone si accinga all'attraversamento fuori delle strisce pedonali. Ne' un siffatto comportamento del pedone puo' integrare l'ipotesi dell'imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalita' tra il comportamento del conducente e l'investimento perche' tale comportamento pedonale deve ritenersi assolutamente e facilmente prevedibile. Cassazione penale, sez. IV, 9 febbraio 1988, Cass. pen. 1989, 272 (s.m.). Nell'ipotesi di investimento di pedone, il conducente di un autoveicolo va ritenuto indenne da responsabilita' quando nessun addebito di colpa, generica o specifica, possa essergli contestato, cio' in particolare quando il pedone attui l'attraversamento della carreggiata improvvisamente e a distanza tanto ravvicinata rispetto all'automezzo da rendere inevitabile la collisione. Cassazione penale, sez. IV, 26 gennaio 1988, Cass. pen. 1989, 661 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,369 (s.m.). L'imprudente attraversamento effettuato da un pedone, in ora notturna, di strada pubblica priva di illuminazione, mentre sopraggiunga un'automobile a velocita' eccessiva ed inadeguata all'uso degli anabbaglianti in funzione, avendo fatto affidamento unicamente sul rispetto dei limiti di velocita' del veicolo, imposti dall'art. 110 c. strad., non esclude la colpa, sia pure in concorso, del conducente investitore. Pertanto, la particolarita' di tali comportamenti (e del pedone investito e del conducente investitore) deve formare oggetto di approfondita disamina da parte del giudice di merito al fine di determinare l'efficienza causale delle singole condotte alla produzione dell'evento e la gravita' dei rispettivi apporti comportamentali. Cassazione penale, sez. IV, 8 maggio 1987, Cass. pen. 1989, 141 (s.m.). Giur. it. 1989, II,49. In tema di circolazione stradale, il pedone, il quale spinga una cariola a mano, legittimamente circola sul lato destro della carreggiata. Pertanto, il conducente di autoveicolo, il quale voglia sorpassare l'insieme costituito dalla persona, che procede a piedi (sulla destra), e dalla cariola, che lo stesso sospinge, e' soggetto alle regole che disciplinano la circolazione stradale in materia di sorpassi (art. 106 c. strad.). Ne consegue che non e' consentita eccezione di sorta, in relazione ai particolari di ridotto ingombro e di pedonale velocita' del complesso uomo/cariola, posto che la disposizione proibitiva, di cui al comma 9 dell'art. 106 predetto (il quale vieta l'esecuzione della manovra di sorpasso, tra l'altro, in prossimita' o in corrispondenza dei crocevia) e', per il suo contenuto di divieto, essenzialmente anelastica e rigida. Cassazione penale, sez. IV, 8 marzo 1988, Cass. pen. 1989, 2064 (s.m.). Fine precipuo della corsia riservata ai mezzi pubblici e' quello di rendere piu' agevole e sollecito il transito di tali mezzi nel centro urbano, svincolandoli dal traffico normale, e non quello di consentire a questi di procedere in ogni caso a forte velocita', essendo essa pur sempre inserita in vie del centro urbano. Il fatto che tale corsia sia riservata ad una determinata categoria di veicoli non comporta un divieto - anche implicito - per i pedoni di attraversarla allorche' ne abbiano necessita', sicche' la presenza di un pedone non puo' essere ritenuta imprevedibile da parte del conducente del veicolo che procede su detta corsia e non sussiste altresi' una imprudenza del pedone medesimo per il solo fatto di compierne l'attraversamento. Corte appello Napoli 12 ottobre 1987, Arch. giur. circol. e sinistri 1988, 444. In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversi la carreggiata in zona ove non esistano strisce pedonali, e' tenuto ad osservare la regola della precedenza di cui all'art. 134 comma 9o c. strad. a favore del veicolo, anche se il conducente di quest'ultimo tenga una condotta irregolare o velocita' eccessiva in violazione degli artt. 101 e 102 c. strad. In caso di investimento, pertanto, la condotta colpevole del pedone, che non ha ceduto la precedenza, deve essere valutata nel determinismo eziologico, configurandosi come concausa dell'evento. Cassazione penale, sez. IV, 22 maggio 1987, Cass. pen. 1988, 1710 (s.m.). Giust. pen. 1988, II,229 (s.m.). In tema di responsabilita' da sinistri stradali, e' ravvisabile il concorso di colpa dei pedoni, quando attraversino la carreggiata nella zona loro riservata o nelle immediate adiacenze, solo se detto attraversamento avvenga in modo repentino o comunque tale da rendere inevitabile l'investimento. Cassazione penale, sez. IV, 9 febbraio 1987, Cass. pen. 1988, 1246 (s.m.). Giust. pen. 1988, II,167 (s.m.). Il conducente di un autoveicolo che si accinge a circolare o comunque a manovrare in retromarcia per impegnare una strada su cui sia fermo un pedone, ha l'obbligo di vigilare se questi sia o meno in procinto di attraversare la carreggiata e deve, quindi, adeguare tempestivamente la condotta di marcia alla situazione di pericolo eventuale, ma attuale, che egli ha il dovere di rappresentarsi, adottando tutte le cautele, di particolare prudenza, fra le quali quelle di non procedere prima che il pedone abbia definito la sua posizione ambigua. Cassazione penale, sez. IV, 21 novembre 1986, Cass. pen. 1988, 1091 (s.m.). Giust. pen. 1988, II,108 (s.m.). Il pedone che attraversa la carreggiata fuori dalle strisce pedonali e' tenuto a rendersi conto, dovendo cedere la precedenza ai veicoli sopraggiunti, della direzione e della velocita' di essi e a regolare la propria condotta in modo da non venire a trovarsi pericolosamente sulla loro traiettoria, anche se essi procedono in modo irregolare (ed anzi a maggiore ragione se i veicoli sopraggiunti si trovano in fase di accelerazione e mantengono una velocita' eccessiva e pericolosa). Correlativamente, i conducenti sono tenuti all'osservanza degli artt. 101, 102 comma 2o e 103 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (c. strad.) e pertanto, se in caso di attraversamento della carreggiata fuori dalle strisce pedonali si determina un incidente, di questo rispondono tanto il pedone che non abbia ceduto la precedenza ai veicoli, quanto il conducente che, non osservando dette disposizioni, abbia mantenuto una velocita' non adeguata e superiore al limite previsto. Cassazione penale, sez. IV, 29 settembre 1986, Cass. pen. 1988, 1090 (s.m.). Articolo 1444 verificato al 2023-08-18 categoria: Giurisprudenza |