Il ciclista ha sempre almeno il 50% della ragione in un incidente di Ugo Terracciano (Funzionario della Questura di Forlì Comandante della Polizia Municipale di Forlì)Ha diritto al risarcimento del danno il ciclista che taglia la strada all'automobile, se il guidatore non prova di aver fatto l'impossibile per evitarlo. L'ha affermato la Cassazione con una decisione (Cassazione Civile, III Sezione, Sentenza 5 maggio 2000, n. 5671) che, imponendo il massimo grado di prudenza a chi viaggia sulle quattro ruote, getta uno spiraglio di luce sulla speranza di riscossa per una categoria di utenti deboli - ciclisti e pedoni - sempre più spesso vittime di incidenti gravi. Non solo, ma se il condannato, lette le sentenze di primo e secondo grado, non dovesse condividere la ricostruzione dei fatti, né le conclusioni fatta dai giudici circa la propria responsabilità, non può nemmeno bussare al portone del palazzaccio trasteverino, sede della suprema Corte, poiché la Cassazione su queste cose ha le mani legate: non può entrare nel merito delle vicende accertate dai giudici territoriali, salvo che le motivazioni delle sentenze siano evidentemente irrazionali o illogiche. Per il resto quel che é deciso é deciso. La vicenda giudiziaria trae origine da un brutto incidente nel quale restano coinvolti, in corrispondenza di un incrocio, un automobilista ed un ragazzino in bicicletta sbucato fuori all'improvviso, quasi dal nulla, nell'oscurità della strada. Lo scontro lascia un segno indelebile sul ragazzo: lesioni cerebrali esitanti in tetraparesi spastica e totale inabilità psichica. Insomma, una tragedia irrimediabile. Al processo, le colpe vengono ripartite al cinquanta per cento: secondo il Tribunale la responsabilità paritetica perché opera la presunzione dell'art. 2054 c.c. secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Certo il minore aveva avuto la peggio, ma l'idea di passare da una conclamata ragione ad un torto presunto non deve essere affatto piaciuta all'automobilista: non c'é dubbio che é stato il ragazzo ad omettere la precedenza finendo malamente sotto le ruote del veicolo, perché allora accollarsi metà delle responsabilità giuridiche e morali? Così, con la proposizione dell'appello, l'automobilista tenta di far rivisitare la questione per allontanare da sé ogni sospetto di negligenza e di responsabilità. Anche presso il giudice di secondo grado le colpe dell'automobilista rimangono tali e quali, salvo un leggero ridimensionamento dell'entità del risarcimento dovuto. Il punto di approdo della decisione del giudice resta il medesimo: é vero che il minore era sbucato all'incrocio senza dare la precedenza, ma é altrettanto evidente che l'automobilista non ha fornito la prova liberatoria, idonea a superare la presunzione di pari concorso di colpa secondo l'art. 2054 cod.civ. Come spesso succede lungo i percorsi della giustizia, fatto trenta si può fare anche trentuno ed in altre parole va da sé il ricorso per Cassazione. Ma quale concorso di colpa? Lamenta nella sua istanza il ricorrente: siamo di fronte ad un inconfutabile accertamento della responsabilità del minore per omissione dell'obbligo di dare la precedenza all'incrocio. Non ha senso, davanti a prove così schiaccianti, a carico del ciclista, ritenere che l'automobilista dovesse fornire da parte sua una prova liberatoria in merito alla propria sua diligenza nella guida, né c'é ragione di pignolare sull'efficacia del tentativo, in quei pochi attimi fatali, di evitare l'incidente. In altri termini va bene ogni presunzione, ma non esageriamo: dopo un accertamento cos preciso sulle colpe del ragazzino, sulla condotta dell'altra parte c'é ben poco da presumere. Un'altra cosa, poi, l'automobilista proprio non può accettare: il Tribunale ha data per certa, senza uno straccio di prova in merito, la mancanza di attenzione alla guida ed il difetto di una qualunque manovra di emergenza. Ma che attenzione avrebbe dovuto avere e quale manovra di emergenza avrebbe potuto tentare chi si vede sfrecciare davanti una bicicletta all'improvviso, senza alcuna possibilità di avvistarla preventivamente? C'é di più, il Tribunale addirittura ipotizza che il minore potesse procedere contromano, in condizioni di scarsa visibilità. Uscire da un processo condannati con simili ragioni, e con tanto torto della controparte, sembrava davvero troppo, allo sfortunato automobilista, senza tralasciare il dispiacere per quanto accaduto e pena per la vittima del sinistro. La Cassazione, però, gli ha dato torto. Sì, perché non va disatteso il principio generale per il quale, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c.. Significa che se uno ha certamente torto non detto che l'altro abbia automaticamente ragione dato che nel nostro sistema, per evitare le responsabilità, l'automobilista deve dimostrare di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare l'incidente. (Cass. 28.11.1994, N. 10156; Cass. 22.22.1995, n. 1953). Del resto il diritto di precedenza non esonera il conducente, che ne fruisce, né dall'obbligo di attenersi alle norme stradali, né dall'onere di generale diligenza e prudenza. Tradotto nel nostro caso, la palese colpa del ciclista, proveniente da sinistra, per non aver dato la precedenza al conducente dell'auto proveniente da destra, non esclude l'affermazione della colpa concorrente (Cass. 6.4.1978, n. 1593; Cass. 25.5.1987, n. 4689). Sono solo due le vie d'uscita dal tunnel della responsabilità: dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure far emergere che, se anche il guidatore fosse stato attentissimo e prudentissimo, l'incidente si sarebbe egualmente verificato a causa della condotta colposa del ragazzo. D'accordo la prudenza, va anche bene il rispetto rigoroso del codice stradale, ma quanto alla manovra di emergenza sembra proprio che i giudici chiedano un di più. Infatti, sul punto esiste un contrasto addirittura nelle decisioni della medesima Cassazione: da una parte (Cass. Pen. 4.10.1989, Cass. Pen. 20.12.1991), le Sezioni penali sostengono che chi, colposamente, crea una turbativa della circolazione non può pretendere una manovra d'emergenza dell'altro utente coinvolto suo malgrado nell'incidente, dall'altra parte (Cass. 2.2.1995, n. 1240; Cass. 21.7.1989, n. 3439; Cass. 11.7.1979, n. 4002), le Sezioni civili hanno ritenuto che i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente sono tenuti ad effettuare la manovra di emergenza al fine di evitare la collisione. La divergenza deriva dall'ottica diversa attraverso la quale la questione viene affrontata. In sede penale la mancata manovra di emergenza da parte della vittima, pur traducendosi in un concorso di colpa, e malgrado la conclamata responsabilità dell'investitore, influirebbe sempre sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.), su possibili attenuanti (art. 62 bis c.p. e ricorrendo il comportamento doloso, art. 62 n. 5 c.p.), nonché sulle statuizioni civili. Per il giudice penale quindi pare più esatto ritenere che i conducenti dei veicoli, comunque coinvolti nell'incidente, siano tenuti sempre e comunque ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Tutto si conforma, tra l'altro, ad un principio di solidarietà sociale, desumibile oltre che dalla Costituzione (art. 2) anche da alcune norme del codice civile (art. 1175 c.c.), dalle quali si ricava che il conducente del veicolo antagonista deve cooperare per evitare che il sinistro si verifichi, anche se abbia rispettato le norme comportamentali. Se poi la manovra d'emergenza é proprio impossibile, pazienza (Cass. 2.2.1995, n. 1240). Tornando al nostro caso, la disposizione dell'art. 2054 cod. civ., é stata, secondo la Cassazione, applicata con grande correttezza da Tribunale e Corte d'Appello. Cosa resta per la Cassazione? Ben poco da dire: la valutazione delle prove ai fini della ricostruzione delle modalità di un incidente stradale e l'accertamento della dinamica é riservata al giudice di merito e non é sindacabile in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo della motivazione (Cass. 23.5.1975, n. 2057; Cass. 28.1.1972, n. 238). Qui la ricostruzione del sinistro, da parte della Corte di merito, si basa sulle risultanze della consulenza tecnica. Non ci sono prove sul fatto che la bici procedesse in concomitanza con un'altra non meglio identificata vettura superata dal velocipede sulla sinistra proprio in corrispondenza dell'area dell'incrocio. Non c'é prova del continuo defilarsi del minore fino all'ultimo momento, né che il ragazzo pedalasse ad una velocità eccessiva. Non c'é prova nemmeno di una distrazione alla guida dell'automobilista, é vero, ma proprio perché la fattispecie é regolata dall'art. 2054 c.c. e non dal 2043 c.c., spetta all'autista di fornire le prove liberatorie, per il superamento della presunzione circa il suo concorso di colpa. Non é mai detta l'ultima, quando si tratta di incidente stradale. Quando credi di avere tutte le ragioni, l'art. 2054 ti dà torto: la colpa é di entrambi: chi ha la peggio si deve rassegnare al proprio torto, ma anche l'investitore non ne uscirà mai a testa alta se non provando di essere stato attento e scrupoloso, di aver rispettato il codice ed i segnali stradali, di aver tentato, in extremis, una manovra eccezionale di emergenza. Attenzione però, queste briscole vanno giocate nel primo processo, in Tribunale, perché anche la Cassazione, in carenza di prove nei giudizi di primo e secondo grado, avrà le mani legate. Quando si tratta di solidarietà della strada nemmeno il Supremo collegio può violare le colonne del salomonico tempio dell'art. 2054. Riferimenti: https://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=1877Articolo 1399 verificato al 2023-08-30 categoria: Giurisprudenza |