Assicurazione - circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 18467 del 03 Dicembre 2003

 

In tema di responsabilità civile da circolazione di veicoli, l'art. 18 legge n. 990 del 1969 nulla dispone in ordine ai casi in cui la garanzia assicurativa debba ritenersi operativa, né tantomeno disciplina tale operatività a seconda delle diverse ipotesi di insussistenza dell'abilitazione alla guida, ma sancisce soltanto la facoltà del danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore e la inopponibilità - da parte dell'assicuratore convenuto direttamente dal danneggiato - di eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione e di clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. Ne consegue che tale norma non é in virtù del suo specifico contenuto, in contrasto con l'art. 3 cost., il quale sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e, di riflesso, il principio di ragionevolezza delle norme di legge. [Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 18 legge n. 990 del 1969, in riferimento all'art. 3 cost., prospettata dal ricorrente sotto il profilo della irragionevolezza della mancata distinzione tra guida senza patente e guida con patente scaduta, e non tenendosi pertanto in debito conto l'intervenuta depenalizzazione della guida di autoveicolo con patente scaduta].

 
 
 

Articolo 5978 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza