Assicurazione - circolazione stradale:Corte Costituzionale - Sezione III - - 239 del 14 Giugno 2002

 

E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 2952, comma 2, c.c., sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui fissa in un anno dal verificarsi del sinistro il termine di prescrizione del diritto alla indennità assicurativa, in quanto nell'ordinanza di rimessione non sono indicati né gli elementi del giudizio a quo, né le ragioni per le quali si ritengono violate le disposizioni costituzionali, che vengono solo apoditticamente evocate.

 
 
 

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