Assicurazione - circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 8216 del 06 Giugno 2002

 

L'assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli, costituendo applicazione dell'istituto dell'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c. per danni arrecati a terzi, é diretta a garantire il patrimonio dei soggetti assicurati - tali essendo quelli di cui all'art. 2054 c.c. - non l'autoveicolo; ne deriva, pertanto, che il terzo trasportato a qualunque titolo - i cui danni alla persona, eventualmente subiti, sono coperti dall'assicurazione obbligatoria, a norma dell'art. 1 comma 2 l. 24 dicembre 1969 n. 990 - beneficia della disciplina dell'assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiante, sicché nei di lui confronti é ammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto.

 
 
 

Articolo 5972 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza