Assicurazione - circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 7993 del 03 Giugno 2002

 

In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore é contenuta nei limiti delle somme per le quali é stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende ex delicto ed é illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 c.p.p. (ora abrogato e sostituito dall'art. 538 c.p.p.), non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati é tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali.

 
 
 

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