Assicurazione - circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 1634 del 25 Febbraio 1999

 

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente 'non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore' si riferisce all'intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l'autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell'esame teorico-pratico, che é solo una delle condizioni per il rilascio della patente. Pertanto, la garanzia é esclusa se il conducente del veicolo assicurato aveva già superato l'esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.

 
 
 

Articolo 5963 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza