Assicurazione - circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 12829 del 23 Dicembre 1998

 

L'illecito amministrativo di cui all'art. 3, commi 4 e 8, del d.l. n. 857 del 1976 (inosservanza, da parte dell'assicuratore, del termine di quindici giorni per il pagamento della somma offerta, decorrente dalla ricezione della comunicazione di accettazione del danneggiato) non presuppone necessariamente il rigoroso rispetto della sequenza temporale di cui ai primi tre commi (richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato; comunicazione dell'assicuratore a quest'ultimo della somma offerta per il risarcimento; comunicazione del danneggiato all'assicuratore dell'accettazione della somme offerta), essendo sufficiente che risulti comunque concluso, fra danneggiato ed assicuratore, l'accordo sulla misura del risarcimento, anche se in sequenza e con modalità diverse da quelle previste ex lege, e che il pagamento della somma da parte dell'assicuratore sia avvenuto oltre il predetto termine, decorrente dalla data di conclusione dell'accordo. La ratio del dovere incombente sull'assicuratore [a cui inosservanza risulta amministrativamente - oltreché civilmente - sanzionata) consiste, difatti, nell'esigenza di tutelare compiutamente, anche sul piano pubblicistico, la realizzazione dell'interesse del danneggiato ad ottenere, entro un termine breve legislativamente stabilito, il risarcimento dovuto (o, quantomeno, in acconto, quello concretamente riconosciutogli dall'assicuratore].

 
 
 

Articolo 5962 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza