Assicurazione circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 12194 del 02 Dicembre 1997

 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 l. 24 dicembre 1969 n. 990 [Corte cost. sentenza n. 560 del 1987], nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento ai valori monetari dei limiti dei massimali dell'assicurazione obbligatoria della RCA, non ha avuto la conseguenza di rimuovere ogni limite di massimale per l'obbligazione risarcitoria del fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 19 della stessa legge, in quanto alla stregua del criterio di coincidenza dei suddetti limiti dettato dal successivo art. 21, siffatta obbligazione deve ritenersi non suscettibile di eccedere i massimali individuati per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle vigenti al momento del sinistro.

 
 
 

Articolo 5956 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza