Assicurazione circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 9706 del 06 Ottobre 1997

 

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore non costituisce debito di valore, bensì di valuta, ed il negligente rifiuto o ritardo nel pagamento genera l'obbligazione accessoria di corrispondere, anche oltre i limiti del massimale, gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione in base alla disciplina di cui all'art. 1124 c.c., secondo la quale gli interessi e la rivalutazione non sono cumulabili, costituendo forme alternative di liquidazione del medesimo danno prodotto dalla mora del debitore.

 
 
 

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