Assicurazione circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 9574 del 01 Ottobre 1997

 

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni, ed é funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla loro circolazione, così che essa, ancorché stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al complesso unitario circolante, comprendente anche il carrello o il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e cioé fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano), la ricordata assicurazione obbligatoria é destinata a coprire esclusivamente il cd. 'rischio statico' , giusto il disposto dell'art. 1 della l. n. 990 del 1969. Conseguentemente, operando, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del complesso unitario circolante, e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione.

 
 
 

Articolo 5953 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza