Assicurazione circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 11916 del 17 Novembre 1995

 

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall'art. 27 legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l'obbligo di prededuzione ex art. 28 stessa legge in favore degli enti mutualistici non influiscono sui tempi di adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 legge medesima, avendo questi il dovere di attivarsi onde pervenire in tale termine alla liquidazione concorsuale del massimale, ponendo, in caso di difficoltà, a disposizione dei creditori [da chiamarsi in causa ex art. 106 c.p.c., qualora l'assicuratore sia stato convenuto solo da alcuni dei danneggiati] il predetto massimale, suddiviso in proporzione dei rispettivi diritti, in modo da adempiere ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede posti in via generale a suo carico dagli art. 1175, 1176 e 1375 c.c. Ne deriva che la richiesta di risarcimento del danneggiato vale a costituire in mora l'assicuratore alla data di scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, indicato dal cit. art. 22, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dai successivi art. 27 e 28, ai quali l'assicuratore é tenuto a provvedere nel termine stesso, tranne che non dimostri l'impossibilità della sua osservanza.

 
 
 

Articolo 5949 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza