ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 14638 del 09 Novembre 2000

 

Nell'ipotesi in cui non tutto il pregiudizio sofferto dal lavoratore infortunato in occasione di un incidente stradale risulti coperto dall'ente gestore dell'assicurazione sociale (Inail), per essere questo tenuto a risarcire, ed avere, in effetti, risarcito, soltanto il danno da invalidità temporanea e permanente, le voci di pregiudizio estranee a tale copertura, quali il danno biologico, quello morale e le spese sostenute devono essere ristorate direttamente alla vittima dell'incidente dal responsabile civile e, nei limiti del massimale di polizza, dal suo assicuratore, senza possibilità di compensazione tra quanto per siffatte, ulteriori causali risulti ancora dovuto al danneggiato, e quanto rimborsato in sede surrogatoria all'ente suddetto che abbia provveduto per i citati, diversi titoli di danno.

 
 
 

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