ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 12525 del 22 Settembre 2000

 

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. e di successione ope legis alla compagnia assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria é passivamente legittimata, in caso di domanda di rivalsa dell'assicurato, limitatamente all'ipotesi di danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, ex art. 4 della l. n. 738 del 1978, mentre, per i danni connessi a sinistri stradali verificatisi successivamente al detto decreto, la disposizione normativa applicabile continua ad essere quella di cui all'art. 19 della l. n. 990 del 1969, che, costituendo presso l'Ina il fondo di garanzia per le vittime della strada, affida la liquidazione dei danni all'impresa territorialmente designata, a norma del successivo art. 20, indicando detta impresa come quella nei cui confronti deve essere esercitata l'azione per il risarcimento dei danni.

 
 
 

Articolo 5926 verificato al 2023-07-28 categoria: Giurisprudenza