ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 9744 del 25 Luglio 2000

 

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio tra l'assicuratore e il responsabile del danno, a norma dell'art. 23 della l. n. 990 del 1969, sussiste solo nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore secondo l'art. 18 dell'anzidetta legge, ma non nell'ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente contro il responsabile del danno. Il principio opera anche nel giudizio d'appello quando in esso la domanda del danneggiato si rivolga al solo responsabile civile per la parte di danno eccedente il massimale d'assicurazione, già versato dall'assicuratore. In tal caso, non si fa luogo a integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. non venendo in discussione la responsabilità dell'assicuratore.

 
 
 

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