ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 1245 del 04 Febbraio 2000

 

Il debito dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione dei veicoli ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo; esso, pertanto, anche quando é adempiuto nei confronti diretti del danneggiato (a seguito della richiesta di quest'ultimo ex art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990), ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore quale é quello del danneggiante - assicurato, perché l'iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell'assicuratore. Ne consegue che la rivalutazione di tale debito é dovuta nei soli casi in cui il creditore provi, sia pure presuntivamente, il maggior danno previsto dall'art. 1224 c.c.

 
 
 

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