ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 10708 del 27 Settembre 1999

 

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile, a norma degli art. 9 e 13 d.l. n. 857 del 1976 convertito in l. n. 39 del 1977, nonché dell'art. 8 d.l. n. 576 del 1978 convertito in l. n. 738 del 1978, gli aventi diritto al risarcimento devono indirizzare formale richiesta in tal senso al commissario liquidatore e lasciar decorrere almeno sei mesi dall'invio di tale richiesta prima di proporre azione giudiziaria; detta disposizione, in quanto incidente sulla proponibilità dell'azione, ha una natura processuale, onde il mancato rispetto di essa é censurabile in sede di legittimità anche in relazione a sentenza emessa secondo equità.

 
 
 

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