ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 5876 del 14 Giugno 1999

 

L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1 l. n. 738 del 1978, può essere considerata in mora soltanto dopo la scadenza dello spatium deliberandi di sei mesi, previsto dall'art. 8 l. n. 738 del 1978. Tuttavia, se l'impresa posta in l.c.a. si era già resa, per fatto proprio, colposamente ritardataria nel pagamento dell'indennizzo al danneggiato, l'impresa cessionaria é tenuta a rispondere anche del danno causato dall'inerzia dell'impresa decotta.

 
 
 

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