ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 3966 del 21 Aprile 1999

 

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, la funzione dell'impresa designata viene svolta esclusivamente dall'impresa cessionaria, che ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, per conto dell'Ina-gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provvede alla liquidazione dei sinistri verificatisi prima della messa in liquidazione coatta amministrativa ed ai sensi dell'art. 3 d.l. cit. assume a proprio carico (salvo rivalsa nei confronti del fondo) i sinistri verificatisi successivamente; pertanto la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno spetta all'impresa cessionaria e non all'impresa designata.

 
 
 

Articolo 5904 verificato al 2023-07-28 categoria: Giurisprudenza