ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Corte Costituzionale - -48 del 25 Febbraio 1999

 

Allorché l'impresa assicuratrice sia posta in liquidazione coatta amministrativa durante il giudizio originario in tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli, é irrilevante, al fine dell'opponibilità del giudizio all'impresa assicuratrice subentrante, la circostanza che il processo prosegua tra le sole parti originarie - se l'evento interruttivo non si sia emerso nelle forme dell'art. 300 c.p.c. ed il liquidatore non sia costituito - ovvero anche nei confronti del liquidatore, bastando in entrambi i casi la semplice litis denuntiatio.

 
 
 

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