ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Massima relativa alla sentenza 1530 del 23 Febbraio 1999 In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assicuratore del responsabile può essere chiamato a rispondere di due distinte obbligazioni: una, per fatto altrui, rapportata al danno causato dall'assicurato; l'altra, per fatto proprio, rapportata al danno direttamente causato dall'assicuratore che, comportandosi in mala fede, abbia colposamente ritardato il pagamento dell'indennizzo . La prima di tali obbligazioni é immediatamente produttiva di interessi, con decorrenza dalla data dell'illecito; la seconda delle suddette obbligazioni, invece, produce interessi soltanto dalla costituzione in mora dell'assicuratore, la quale si verifica ope legis alla scadenza del termine previsto dall'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990 o, nel caso di domande promosse contro l'impresa cessionaria, di quello previsto dall'art. 8 l. 24 novembre 1978 n. 738.Articolo 5898 verificato al 2023-07-28 categoria: Giurisprudenza |