ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 1131 del 10 Febbraio 1999

 

Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'assicuratore e l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia a norma degli art. 19 ss. l. 24 dicembre 1969 n. 990 (nei cui confronti opera anche lo spatium deliberandi fissato dal successivo art. 22), a fronte della richiesta del danneggiato ex art. 18 l. cit., sono direttamente obbligati ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore per il solo effetto di un'iniziativa di detto terzo che incide nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione. Dalla natura pecuniaria di tale debito dell'assicuratore (o dell'impresa designata) verso il terzo danneggiato consegue che la richiesta di quest'ultimo, ove contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicuratore (o l'impresa designata), mediante impiego della dovuta diligenza, sia in grado di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di 60 giorni accordatogli dalla legge, configura, alla scadenza di detto termine, un atto di costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all'art. 1224 c.c., e comporta, a carico dell'assicuratore (o dell'impresa designata), che abbia ritardato la prestazione dovuta senza valida giustificazione, l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, che il creditore deduca o dimostri a norma del comma 2 del detto art. 1224. Ne consegue altresì, che tali ultime obbligazioni, in quanto accessorie rispetto a quella per cui é data azione diretta al danneggiato, e riconducibili ad un'autonoma causa di debito nel rapporto tra assicuratore (o impresa designata) e danneggiato, restano svincolate dalla limitazione costituita dal massimale di polizza, afferente esclusivamente all'obbligazione principale oggetto di quell'azione diretta.

 
 
 

Articolo 5897 verificato al 2023-07-28 categoria: Giurisprudenza