ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 12780 del 22 Dicembre 1998

 

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria ex delicto gravante sul danneggiante (che dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile anche d'ufficio) va distinta da quella, gravante sull'assicuratore, di pagamento diretto dell'indennizzo al danneggiato (che ha natura strettamente pecuniaria), sì che il colposo ritardo nell'adempimento di quest'ultima (per ingiustificato decorso dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della l. n. 990 del 1969) é fonte dell'ulteriore obbligazione, per l'assicuratore stesso, di interessi e maggior danno, ex art. 1224 c.c., anche oltre i limiti del massimale. Ne consegue che il giudice non può, in nessun caso, rivalutare ex officio il debito dell'assicuratore, e che gli interessi moratori ulteriormente dovuti (rispetto a quelli compensativi che, insieme con la rivalutazione, concorrono a formare, come detto, il debito di valuta dell'assicuratore) non possono decorrere da epoca anteriore all'atto di costituzione in mora, ma solo da tale atto, e fino alla data del versamento della somma dovuta a titolo di indennizzo.

 
 
 

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