ASSICURAZIONE circolazione stradale risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 11534 del 16 Novembre 1998

 

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, si riferisce all'intero procedimento per il rilascio della patente che si conclude con l'autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell'esame teorico - pratico. Pertanto, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l'esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 18 l. 24 dicembre n. 990.

 
 
 

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