Assicurazione circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 8717 del 04 Settembre 1996

 

L'obbligazione dell'assicuratore della r.c.a. é contenuta nei limiti del massimale di polizza e la solidarietà tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discendente ex delicto ed é illimitato, mentre quello del secondo, di natura indennitaria, deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi al fatto che in sede penale l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile in solido con l'imputato assicurato al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 c.p.p. abr. , non preclude ed anzi impone l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati é tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni, convenzionali e legali.

 
 
 

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