CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione II - Massima relativa alla sentenza 10247 del 23 Settembre 1996

 

La disposizione di cui all'art. 176 comma 17 nuovo c. strad., secondo la quale é soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato il reato di insolvenza fraudolenta che continua pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi del predetto delitto, e cioé la dissimulazione dello stato di insolvenza e l'intenzione di non adempiere. [Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che anche il silenzio serbato al momento dell'ingresso in autostrada é idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, riscontrabile pertanto nel comportamento di chi, presentandosi al casello a bordo di un'autovettura - bene che fa presumere la capacità di assolvere l'obbligo del pagamento del pedaggio in chi lo possiede - prenda in consegna il talloncino aderendo, in tal modo, all'offerta contrattuale proveniente dal gestore del servizio autostradale; ed ha ancora specificato che, quanto all'accertamento in concreto dell'esistenza della situazione di insolvenza, é sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità del debitore di adempiere l'obbligazione assunta].

 
 
 

Articolo 5869 verificato al 2023-07-28 categoria: Giurisprudenza