CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 911 del 19 Marzo 1996

 

Il divieto di inversione di marcia di cui all'art. 176 comma 1 lett. a) d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, é valido per tutta la superficie stradale, quale che sia la conformazione e la denominazione dei singoli tratti compresi tra i due segnali di inizio e fine della strada o autostrada. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del p.g. avverso la sentenza di assoluzione dell'imputata del reato di cui all'art. 176 comma 1 lett. a) d.lg. citato, sul rilievo che l'inversione di marcia era stata effettuata davanti alle cabine adibite al pagamento del pedaggio e, quindi, in un'area non definibile carreggiata, rampa o scivolo. La Corte di cassazione, nell'annullarne con rinvio la decisione, ha altresì evidenziato che i caselli autostradali e le zone immediatamente circostanti fanno parte delle autostrade stesse e sono soggetti alla medesima disciplina, quale che sia la conformazione del tratto terminale (carreggiata, svincolo, rampa o altro) su cui insistono, tant'é che i segnali di inizio e fine sono posti all'esterno di tali aree (prima dell'ingresso e dopo l'uscita).

 
 
 

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