CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 7015 del 26 Luglio 1997

 

Perché sorgano ed operino la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario, é necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli. Pertanto, non é applicabile la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra detto presupposto ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli.

 
 
 

Articolo 5831 verificato al 2023-07-28 categoria: Giurisprudenza