CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 4604 del 17 Aprile 1996

 

L'art. 2054 comma 2 c.c., che prevede la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti in caso di scontro tra autovetture, non può trovare applicazione nel processo penale. In questo l'unico rapporto civile instaurabile é quello riguardante la domanda della parte civile, persona offesa o danneggiata civilmente dal reato, per conseguire il risarcimento del danno nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Il rapporto interno tra i coautori materiali di un danno a terzi deve risolversi eventualmente nell'ambito del processo civile secondo i relativi criteri di colpa e le eventuali presunzioni richiamabili nel caso, in quanto nel processo penale é escluso un rapporto processuale tra gli imputati, stante l'ininfluenza della posizione di ciascuno rispetto a quella di ogni altro, essendovi unicamente un rapporto tra il p.m. e ciascuno dei prevenuti e tra essi e l'organo giudicante nonché eventualmente quello civilistico introdotto dalla parte civile. A questa, infatti, di fronte all'attività di più coautori materiali del fatto, interessa solo di ottenere il ristoro del pregiudizio subito dal singolo colpevole ovvero da uno dei concorrenti nel reato ritenuti penalmente responsabili, obbligati in solido ex art. 2055 c.c.

 
 
 

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