CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 749 del 24 Gennaio 2000

 

Posto che l'organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico é da considerarsi attività pericolosa, l'organizzatore é responsabile per i danni arrecati dai concorrenti ai fondi ubicati lungo il percorso, a meno che non fornisca la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

 
 
 

Articolo 5812 verificato al 2023-07-28 categoria: Giurisprudenza