CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - - 168 del 13 Maggio 1998

 

E' manifestamente infondata la q.l.c., in riferimento agli art. 3 e 25 cost., dell'art. 176 comma 22 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di inversione del senso di marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Sussiste una differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitti rispettivamente dal prefetto e dal giudice penale a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo ovvero un reato. La sospensione provvisoria é quindi provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare, strumentale e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico.

 
 
 

Articolo 5802 verificato al 2023-07-28 categoria: Giurisprudenza