CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 911 del 19 Marzo 1996

 

Il divieto di inversione di marcia in autostrada, punito dall'art. 176, comma 1 e 19, del nuovo c. strad., non riguarda soltanto le manovre compiute nella carreggiata, bensì é operante su una area più vasta, comprensiva sia della sede autostradale propriamente detta sia delle rampe e degli svincoli; é pertanto penalmente rilevante anche l'inversione di marcia compiuta nell'area antistante al casello, che va considerata sede autostradale, zona di svincolo e punto critico ove deve essere particolarmente garantito che la circolazione si svolga in condizioni di sicurezza e siano inibite agli utenti condotte idonee a mettere in pericolo l'incolumità delle persone e delle cose.

 
 
 

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