CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 19053 del 12 Dicembre 2003

 

La violazione della regola di precedenza nell'attraversamento di un crocevia comporta la preponderante responsabilità dell'autore dello scontro, tuttavia il conducente dell'autovettura al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da ogni responsabilità, deve eseguire a sua volta l'attraversamento nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, prevedendo anche l'eventualità dell'altrui imprudenza. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto corresponsabile nello scontro il conducente della vettura con diritto di precedenza il quale, sulla base delle risultanze testimoniali, si era dapprima fermato alla vista di un ciclomotore che sopraggiungeva ed era successivamente ripartito, fidando incautamente nella propria precedenza di diritto, mentre il conducente del ciclomotore proseguiva la marcia fino a determinare lo scontro).

 
 
 

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