CIRCOLAZIONE STRADALE - retromarcia:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 9909 del 20 Luglio 2001

 

Qualora il ricorrente per infrazione stradale non deduca di non aver commesso il fatto con motivi che rendano verosimile la sua affermazione (ad es. essersi trovato in quell'ora in altro luogo) e neppure deduca la falsità del verbale, l'accertamento compiuto dai verbalizzanti de visu ha rilevanza probatoria in quanto gli apprezzamenti e le valutazioni dei suddetti godono della presunzione di verità fino a prova contraria.

 
 
 

Articolo 5782 verificato al 2023-07-27 categoria: Giurisprudenza