CIRCOLAZIONE STRADALE categorie dei veicoli:Corte Costituzionale - -208 del 06 Luglio 2004

 

Sono manifestamente inammissibili le q.l.c. dell'art. 116 comma 13 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, censurato in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui punisce con la sanzione da lire quattro milioni a lire sedici milioni (ora, da euro 2168.25 a euro 8676.15) la condotta di chi guida un motociclo con patente diversa da quella prescritta, non differenziando tale ipotesi da quella, pi grave, di guida di un motociclo senza patente alcuna. Premesso che la disciplina che sanzionava la guida con patente inidonea di un motoveicolo allo stesso modo della guida senza patente é già stata dichiarata illegittima, con sentenza n. 3 del 1997, poiché la guida di motoveicolo con patente inidonea non poteva essere punita (all'epoca, con sanzione penale) allo stesso modo della guida senza patente e che, a conferma dell'esigenza di tenere distinte le due ipotesi, l'art. 2 comma 3 lett. b) d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv., con modificazioni, in l. 1 agosto 2003 n. 214, ha espressamente ricondotto l'ipotesi di guida di motociclo con patente inidonea all'ambito di applicazione dell'art. 125 comma 3, sanzionandola, come ogni ipotesi di guida con patente inidonea, con la somma da euro 137.55 a euro 550.20, i remittenti hanno trascurato la richiamata pronuncia di incostituzionalità e, assumendo come tuttora presente nell'ordinamento l'assimilazione già censurata dalla Corte, omettono del tutto di esaminare la possibilità di pervenire ad una soluzione diversa - e idonea ad escludere il dubbio di costituzionalità -, attraverso una interpretazione del sistema legislativo tale da ricondurre la disciplina alla sua originaria impostazione.

 
 
 

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