CIRCOLAZIONE STRADALE categorie dei veicoli:Corte Costituzionale - -159 del 28 Maggio 2004

 

guida con patente scaduta, ritirata o sospesa Costituzione Repubblica art. 76 Costituzione Repubblica art. 77 LS 30 aprile 1992 n. 285 art.126 d.lg. LS 22 marzo 2001 n. 85 art. 2 l. LS 15 gennaio 2002 n. 9 d.lg. LS 27 giugno 2003 n. 151 art. 2 d.l. LS 1 agosto 2003 n. 214 l. é manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, censurato, in riferimento agli art. 76 e 77 cost., in relazione all'art. 2 comma 1 lett. mm) l. 22 marzo 2001 n. 85, nella parte in cui prevede, per la fattispecie di guida con patente scaduta di validità, la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. Premesso che non rileva nel giudizio a quo l'eliminazione, ad opera dell'art. 2 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in l. 1 agosto 2003 n. 214, della sanzione accessoria del fermo del veicolo per la fattispecie di guida con patente scaduta di validità, poiché in materia di illeciti amministrativi la condotta sanzionata resta assoggettata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, il remittente ha errato nella individuazione della norma da censurare, in quanto avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con la legge di delegazione, non l'art. 126 comma 7 d.lg. n. 285 del 1992, rimasto inalterato, ma il d.lg. 15 gennaio 2002 n. 9, nella parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo, posto che i parametri costituzionali invocati reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e d.lg. delegato, ma non possono essere evocati qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti.

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