CIRCOLAZIONE STRADALE categorie dei veicoli:Corte Costituzionale - - 172 del 23 Maggio 2003

 

Sono manifestamente infondate le q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 19 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., in quanto prevede il fermo amministrativo per la durata di due mesi del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta di validità. Premesso, infatti, che la determinazione delle condotte punitive e delle relative sanzioni, penali ed amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, la sanzione accessoria del fermo appare certamente assai rigorosa e prevista in misura fissa, ma non tale da attingere ad una violazione dell'art. 3 cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza: essa risulta coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose; né alcuna comparazione può essere fatta, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione impugnata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, fra le sanzioni ivi previste e quelle di cui agli art. 128, 186 e 187 del medesimo c. strad., trattandosi di condotte diverse per le quali la legge prevede, non irragionevolmente, sanzioni diverse.

 
 
 

Articolo 5758 verificato al 2023-07-27 categoria: Giurisprudenza